Art. 23 Integrazione dell'art. 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), recante misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese 1. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge provinciale n. 2 del 2020 e' inserito il seguente: «4-bis. Per favorire l'accesso alle misure di sostegno provinciali da parte degli operatori economici, in difficolta' a causa dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale per l'anno 2021 puo' applicare la procedura automatica prevista dall'art. 13 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 a spese sostenute oltre i diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda ma non antecedenti al 1° gennaio 2020 relativamente alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma per gli aiuti previsti dall'art. 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 concessi a titolo di de minimis in forma di compensazione fiscale, secondo quanto stabilito dall'art. 17 della legge provinciale n. 14 del 2014. La Giunta provinciale stabilisce i criteri, le modalita' e le condizioni di applicazione, nonche' ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.» 2. Alla copertura delle eventuali spese derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attivita' economiche (APIAE) con il proprio bilancio.