Art. 23 
 
Integrazione dell'art. 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2
  (Misure urgenti di sostegno per  le  famiglie,  i  lavoratori  e  i
  settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
  e altre disposizioni), recante misure di semplificazione in materia
  di contributi alle imprese 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge provinciale  n.  2  del
2020 e' inserito il seguente: 
    «4-bis.  Per  favorire  l'accesso   alle   misure   di   sostegno
provinciali da parte degli  operatori  economici,  in  difficolta'  a
causa dell'attuale emergenza epidemiologica da  COVID-19,  la  Giunta
provinciale per l'anno 2021 puo' applicare  la  procedura  automatica
prevista dall'art. 13 della legge provinciale  sugli  incentivi  alle
imprese 1999 a spese sostenute oltre i diciotto  mesi  precedenti  la
presentazione della domanda ma non antecedenti  al  1°  gennaio  2020
relativamente alle domande presentate successivamente  alla  data  di
entrata in vigore di questo comma per gli aiuti previsti dall'art.  5
della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 concessi  a
titolo di de minimis  in  forma  di  compensazione  fiscale,  secondo
quanto stabilito dall'art. 17 della legge provinciale n. 14 del 2014.
La Giunta  provinciale  stabilisce  i  criteri,  le  modalita'  e  le
condizioni di applicazione, nonche'  ogni  altro  aspetto  necessario
all'attuazione di quest'articolo.» 
  2. Alla copertura delle eventuali spese derivanti dall'applicazione
di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione
delle attivita' economiche (APIAE) con il proprio bilancio.