Art. 25 
 
Modificazioni dell'art. 30-ter della legge provinciale 15 marzo 1993, 
   n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993) 
 
  1. Nella rubrica  dell'art.  30-ter  della  legge  provinciale  sui
rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole:  «a  favore  dei  rifugi
alpini» sono sostituite dalle seguenti: «a favore dei rifugi». 
  2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 30-ter della legge provinciale sui
rifugi e sui sentieri alpini 1993 e' inserito il seguente: 
    «1-ter. Per garantire il presidio della sicurezza in montagna, la
Provincia puo' concedere agevolazioni ai proprietari di rifugi alpini
o rifugi escursionistici, o a coloro che ne hanno la  disponibilita',
per l'acquisto di defibrillatori. La Provincia puo'  inoltre  fornire
specifica formazione erogata tramite la societa'  prevista  dall'art.
35 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in  materia  di
governo dell'autonomia del Trentino). Le agevolazioni sono  concesse,
nel rispetto della normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato,
nella misura massima del 100 per cento della spesa  ammissibile.  Con
deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite  le  condizioni
di accesso al contributo, la  misura  dell'intervento  e  ogni  altra
disposizione necessaria all'attuazione di questo comma.» 
  3. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata per
l'anno 2021 la spesa di 90.000 sulla Missione 07 (Turismo), Programma
01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) e  di  10.000  euro  sulla
Missione  01  (Servizi  istituzionali,  generali  e   di   gestione),
Programma 10 (Risorse umane).