Art. 25 Modificazioni dell'art. 30-ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993) 1. Nella rubrica dell'art. 30-ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: «a favore dei rifugi alpini» sono sostituite dalle seguenti: «a favore dei rifugi». 2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 30-ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 e' inserito il seguente: «1-ter. Per garantire il presidio della sicurezza in montagna, la Provincia puo' concedere agevolazioni ai proprietari di rifugi alpini o rifugi escursionistici, o a coloro che ne hanno la disponibilita', per l'acquisto di defibrillatori. La Provincia puo' inoltre fornire specifica formazione erogata tramite la societa' prevista dall'art. 35 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le condizioni di accesso al contributo, la misura dell'intervento e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di questo comma.» 3. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata per l'anno 2021 la spesa di 90.000 sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) e di 10.000 euro sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane).