Art. 26 
 
  Integrazione dell'art. 27 della legge provinciale 12 agosto 2020 
      n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020) 
 
  1. Dopo il comma  2  dell'art.  27  della  legge  sulla  promozione
turistica provinciale 2020 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Per il finanziamento provinciale previsto  dall'art.  26,
comma  1,  le  APT  esistenti  ai  sensi  dell'art.  9  della   legge
provinciale  sulla  promozione  turistica  2002  che  non  siano   in
possesso,  al  31  maggio  2021,   in   ragione   delle   circostanze
straordinarie determinate dalla pandemia da COVID-19,  del  requisito
previsto dall'art. 12, comma 1, lettera a), devono possedere tutti  i
requisiti previsti dall'art. 12 entro il 31 luglio 2021.»