Art. 26 Integrazione dell'art. 27 della legge provinciale 12 agosto 2020 n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020) 1. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 e' inserito il seguente: «2-bis. Per il finanziamento provinciale previsto dall'art. 26, comma 1, le APT esistenti ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 che non siano in possesso, al 31 maggio 2021, in ragione delle circostanze straordinarie determinate dalla pandemia da COVID-19, del requisito previsto dall'art. 12, comma 1, lettera a), devono possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 12 entro il 31 luglio 2021.»