Art. 27 Inserimento dell'art. 27-bis nella legge sulla promozione turistica provinciale 2020 1. Dopo l'art. 27 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 e' inserito il seguente: «Art. 27-bis (Misure per la promozione dell'innovazione territoriale a seguito della pandemia da COVID-19). - 1. Per promuovere processi di innovazione del prodotto turistico all'insegna della sostenibilita' ambientale e delle nuove forme di ospitalita' in ogni ambito territoriale turistico, la Provincia, attraverso la societa' prevista dall'art. 14 e le risorse assegnate a quest'ultima da questa legge, attiva un concorso di idee aperto alla partecipazione dei giovani di eta' fino ai 30 anni sul futuro della destinazione territoriale di riferimento a seguito dell'esperienza da pandemia da COVID-19. All'esito del concorso di idee la societa' presenta alla Provincia una proposta operativa articolata per ambito territoriale o area territoriale per la realizzazione dei progetti piu' significativi indicando anche le risorse necessarie.» 2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quanto gia' autorizzato sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).