Art. 27 
 
              Inserimento dell'art. 27-bis nella legge 
             sulla promozione turistica provinciale 2020 
 
  1.  Dopo  l'art.  27  della  legge   sulla   promozione   turistica
provinciale 2020 e' inserito il seguente: 
    «Art.  27-bis  (Misure   per   la   promozione   dell'innovazione
territoriale  a  seguito  della  pandemia  da  COVID-19).  -  1.  Per
promuovere processi di innovazione del prodotto turistico all'insegna
della sostenibilita' ambientale e delle nuove forme di ospitalita' in
ogni ambito  territoriale  turistico,  la  Provincia,  attraverso  la
societa' prevista dall'art. 14 e le risorse assegnate a  quest'ultima
da  questa  legge,  attiva  un   concorso   di   idee   aperto   alla
partecipazione dei giovani di eta' fino ai 30 anni sul  futuro  della
destinazione territoriale di riferimento a seguito dell'esperienza da
pandemia da COVID-19. All'esito del  concorso  di  idee  la  societa'
presenta alla Provincia una proposta operativa articolata per  ambito
territoriale o area territoriale per la  realizzazione  dei  progetti
piu' significativi indicando anche le risorse necessarie.» 
  2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori  spese
rispetto a quanto  gia'  autorizzato  sulla  Missione  07  (Turismo),
Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).