Art. 28 Modificazioni dell'art. 23 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010) 1. Al comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «L'azienda, nell'ambito delle direttive della Giunta provinciale, puo' stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o di donatori» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto dei principi stabiliti dai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'art. 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), l'azienda, nell'ambito delle direttive della Giunta provinciale, puo' stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore,». b) le parole: «trasporto infermi con ambulanze o altri mezzi l'azienda puo' avvalersi di enti o associazioni di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «trasporto sanitario con ambulanze o altri mezzi l'azienda puo' avvalersi, secondo le indicazioni previste dalle direttive, di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore,». 2. In attesa dell'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), si applica quanto disposto dall'art. 101, comma 3, del medesimo decreto legislativo.