Art. 29 Integrazioni dell'art. 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977) 1. Dopo il settimo comma dell'art. 5 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 sono inseriti i seguenti: «In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della connessa necessita' di potenziare l'offerta didattica delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, per l'anno scolastico 2020-2021, e' estesa la relativa apertura anche al mese di luglio. L'estensione e' altresi' disposta con deliberazione della Giunta provinciale per le scuole dell'infanzia con calendario turistico e speciale per la durata massima di un mese, da collocare nel periodo compreso tra giugno e agosto tenendo conto delle specifiche esigenze del territorio in cui ha sede la scuola. A tal fine puo' essere prevista una compartecipazione degli utenti al costo di gestione dei servizi definita, anche in misura forfettaria, dalla Provincia e possono essere prorogati i contratti del personale assunto con contratto a tempo determinato nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e della normativa vigente in materia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati gli aspetti necessari all'attuazione di questo comma e puo' essere individuato il numero minimo di bambini necessario per l'attivazione della sezione. Per prevenire e ridurre il rischio di contagio da virus SARS-COV-19, per l'anno scolastico 2021-2022 il numero massimo di bambini per sezione indicato nel secondo comma e' ridotto di un'unita' per permettere un maggior distanziamento all'interno dell'aula.» 2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 1,23 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 01 (Istruzione prescolastica).