Art. 30 
 
Modificazione dell'art. 21 della legge provinciale 11 dicembre  2020,
  n. 14 (Disciplina della ricerca e  delle  concessioni  minerarie  e
  modificazioni della legge provinciale  sulle  cave  2006),  recante
  disposizioni transitorie in materia di  canoni  di  concessione  di
  coltivazione di giacimenti minerari 
 
  1. Nel comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale n. 14 del  2020
le parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'art. 13, comma 3,  di  questa  legge,  sono
aggiornati i relativi canoni di concessione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Gli articoli 13 e 14 di questa legge relativi al canone di
concessione si applicano alle predette concessioni a decorrere dal 1°
gennaio 2022».