Art. 30 Modificazione dell'art. 21 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006), recante disposizioni transitorie in materia di canoni di concessione di coltivazione di giacimenti minerari 1. Nel comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale n. 14 del 2020 le parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 13, comma 3, di questa legge, sono aggiornati i relativi canoni di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli articoli 13 e 14 di questa legge relativi al canone di concessione si applicano alle predette concessioni a decorrere dal 1° gennaio 2022».