Art. 32 
 
      Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 
(legge sul personale della Provincia 1997), in materia  di  strutture
                            organizzative 
 
  1. Nel comma 2 dell'art. 12-quinquies  della  legge  sul  personale
della Provincia 1997 le parole: «nel numero massimo di  cinque»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di sei». 
  2. Nel comma 4-bis dell'art. 29 della  legge  sul  personale  della
Provincia 1997 le parole: «e' di 263» sono sostituite dalle seguenti:
«e' di 278». 
  3. Quest'articolo si applica nel rispetto dei limiti della spesa di
personale fissati ai sensi dell'art. 63  della  legge  sul  personale
della Provincia 1997.