Art. 32 Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), in materia di strutture organizzative 1. Nel comma 2 dell'art. 12-quinquies della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «nel numero massimo di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di sei». 2. Nel comma 4-bis dell'art. 29 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «e' di 263» sono sostituite dalle seguenti: «e' di 278». 3. Quest'articolo si applica nel rispetto dei limiti della spesa di personale fissati ai sensi dell'art. 63 della legge sul personale della Provincia 1997.