Art. 35 Aiuti di Stato 1. Le misure previste da questa legge, anche modificative della legge provinciale n. 3 del 2020 o di altre leggi provinciali, possono essere concesse nell'ambito di regimi quadro istituiti ai sensi della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue modificazioni successive alla data di entrata in vigore di quest'articolo, o secondo le altre modalita' previste dall'art. 3 della legge provinciale n. 3 del 2020.