Art. 35 
 
                           Aiuti di Stato 
 
  1. Le misure previste da questa  legge,  anche  modificative  della
legge provinciale n. 3 del 2020 o di altre leggi provinciali, possono
essere concesse nell'ambito di regimi quadro istituiti ai sensi della
disciplina dell'Unione europea contenuta nella  comunicazione  2020/C
91  I/01  della  Commissione  europea,  del  19  marzo  2020  (Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza  del  COVID-19),  e  nelle  sue  modificazioni
successive alla data  di  entrata  in  vigore  di  quest'articolo,  o
secondo  le  altre  modalita'  previste  dall'art.  3   della   legge
provinciale n. 3 del 2020.