Art. 36 
 
                Disposizioni in materia di protezione 
                         dei dati personali 
 
  1. Per la realizzazione  delle  finalita'  di  rilevante  interesse
pubblico previste dall'art. 2-sexies, comma 2, lettere I)  ed  m),  e
dall'art. 2-octies, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196,  relativo  al  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, e in particolare allo scopo di effettuare  gli  interventi
di sostegno al reddito di cittadini, famiglie,  lavoratori  autonomi,
professionisti e imprese, previsti da questa  legge  nonche'  per  le
relative attivita' di vigilanza, svolte dalla Provincia e dagli  enti
locali, nel rispetto delle proprie specifiche competenze  e  funzioni
istituzionali, anche per mezzo  dei  rispettivi  enti  strumentali  e
avvalendosi, se del caso, di piattaforme o applicazioni  informatiche
che assicurino la riservatezza, l'integrita' e la disponibilita'  dei
dati, si applica l'art. 20 della legge provinciale n. 3 del 2020.