Art. 36 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 1. Per la realizzazione delle finalita' di rilevante interesse pubblico previste dall'art. 2-sexies, comma 2, lettere I) ed m), e dall'art. 2-octies, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare allo scopo di effettuare gli interventi di sostegno al reddito di cittadini, famiglie, lavoratori autonomi, professionisti e imprese, previsti da questa legge nonche' per le relative attivita' di vigilanza, svolte dalla Provincia e dagli enti locali, nel rispetto delle proprie specifiche competenze e funzioni istituzionali, anche per mezzo dei rispettivi enti strumentali e avvalendosi, se del caso, di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrita' e la disponibilita' dei dati, si applica l'art. 20 della legge provinciale n. 3 del 2020.