Art. 38 
 
                            Fidejussioni 
 
  1.  In  ragione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per
l'esercizio finanziario 2021 la Provincia e' autorizzata a rilasciare
le fidejussioni previste dall'art. 3 della legge  provinciale  n.  17
del 2020 per un importo massimo complessivo di 300 milioni di euro.