Art. 38 Fidejussioni 1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'esercizio finanziario 2021 la Provincia e' autorizzata a rilasciare le fidejussioni previste dall'art. 3 della legge provinciale n. 17 del 2020 per un importo massimo complessivo di 300 milioni di euro.