Art. 4 Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)», in materia di imposta immobiliare semplice 1. Nella lettera e-quater) del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «per il solo periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021». 2. Nella lettera-e quater) del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «per l'intero periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interi periodi d'imposta 2020 e 2021». 3. Nella lettera e-quinquies) del comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «per il solo periodo d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021». 4. Dopo l'art. 14-bis della legge provinciale n. 14 del 2014, nella sezione I del capo I della legge, e' inserito il seguente: «Art. 14-ter (Disposizioni straordinarie relative all'imposta immobiliare semplice per il periodo d'imposta 2021, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2021, e in corrispondenza con quanto disposto dall'art. 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non e' dovuto il versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per: a) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze; b) i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale; e) agriturismi, strutture ricettive all'aperto, ostelli per la gioventu', rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast; d) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; e) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli; f) i fabbricati rientranti in qualsiasi categoria catastale destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili. 2. A eccezione delle fattispecie indicate nel comma 1, lettere b) e d), l'esenzione prevista dal comma 1 compete esclusivamente in caso di coincidenza tra soggetto passivo e gestore dell'attivita' in essi esercitata; a tal fine il soggetto passivo presenta entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 una comunicazione ai sensi dell'art. 11, comma 4, con l'indicazione degli immobili e dei mesi di possesso ai sensi dell'art. 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti dal presente comma e dal comma 1. 3. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo periodo d'imposta 2021, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto speciale, non e' dovuto il versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a esercizio rurale, casa per ferie o albergo diffuso, agenzie di viaggio e turismo, in caso di coincidenza tra soggetto passivo IMIS previsto dall'art. 4 e gestore dell'attivita' in essi esercitata. Ai fini dell'esenzione stabilita da questo comma, entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 il soggetto passivo presenta una comunicazione ai sensi dell'art. 11, comma 4, con l'indicazione degli immobili e dei mesi di possesso ai sensi dell'art. 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti dal presente comma. 4. Il comma 3 si applica anche con riferimento ai fabbricati rientranti nella categoria catastale D/6. 5. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo periodo d'imposta 2021, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto speciale, non e' dovuto il versamento dell'IMIS relativamente al debito d'imposta imputabile ai mesi da gennaio a giugno per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono adibiti ad alloggio per uso turistico di cui all'art. 37-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002), per cui sia stato rilasciato il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente comma. L'esenzione prevista dal precedente periodo compete esclusivamente in caso di coincidenza tra soggetto passivo e soggetto che ha presentato la comunicazione prevista dall'art. 37-bis della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002. Ai fini di questo comma costituisce presupposto in capo al soggetto passivo il codice CIPAT rilasciato in data antecedente a quella di entrata in vigore di questo comma, nel caso di variazione del CIPAT richiesta dal 1° giugno al 15 settembre 2021 con l'obbligo di completamento nella scheda di dismissione dei dati catastali identificativi dell'alloggio, se non presenti. Ai fini dell'esenzione stabilita da questo comma, entro il termine di prescrizione del 15 settembre 2021 il soggetto passivo presenta una comunicazione ai sensi dell'art. 11, comma 4, con l'indicazione dei fabbricati e dei mesi di possesso ai sensi dell'art. 2, comma 4, e l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti da questo comma. 6. I commi 1, 3 e 5 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 (Aiuti di importo limitato) e 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) della comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue modificazioni successive alla data di entrata in vigore di quest'articolo». 5. Alla copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 provvedono i comuni con i loro bilanci. 6. Per i fini del comma 4 con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 9,2 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).