Art. 5 
 
              Disposizioni per la riduzione del canone 
              per la concessione dei posteggi mercatali 
 
  1. In  ragione  del  perdurare  degli  effetti  negativi  derivanti
dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il  solo  periodo
d'imposta 2021 i titolari di concessioni di posteggio sono esonerati,
nel rispetto della normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato,
dal pagamento del canone per la  concessione  dei  posteggi  indicato
dall'art. 16, comma 1, lettera f), della legge provinciale 30  luglio
2010, n. 17 (legge provinciale sul  commercio  2010),  anche  tenendo
conto delle diverse modalita' applicative operate dagli  enti  locali
rispetto al canone unico nazionale e al canone provinciale. 
  2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata  la
spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 sulla  Missione  18  (Relazioni
con  le  altre  autonomie  territoriali  e  locali),   Programma   01
(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).