Art. 5 Disposizioni per la riduzione del canone per la concessione dei posteggi mercatali 1. In ragione del perdurare degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2021 i titolari di concessioni di posteggio sono esonerati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, dal pagamento del canone per la concessione dei posteggi indicato dall'art. 16, comma 1, lettera f), della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), anche tenendo conto delle diverse modalita' applicative operate dagli enti locali rispetto al canone unico nazionale e al canone provinciale. 2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).