Art. 6 
 
Integrazione dell'art. 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n.
  13 (Legge di stabilita' provinciale 2020), in  materia  di  imposta
  regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale  n.  13  del
2019 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2020, le aliquote di cui all'art. 16, comma 1, e
all'art. 16, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n.  446
del 1997 sono fissate rispettivamente nella misura statale  del  4,82
per cento e del 5,12 per cento nel caso in cui i datori di lavoro non
rispettino, nei confronti della generalita' o di intere categorie  di
dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi  nazionali,  nonche'
quelli  regionali,  territoriali   o   aziendali,   stipulati   dalle
organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale.  Agli
stessi soggetti non si applicano le  agevolazioni  IRAP  previste  da
altre disposizioni provinciali. Questo comma non si applica nel  caso
in cui il trattamento normativo e retributivo, pur non discendendo da
contratti collettivi,  sia  identico  o  migliorativo  rispetto  agli
accordi e ai contratti sopra nominati.»