Art. 6 Integrazione dell'art. 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilita' provinciale 2020), in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale n. 13 del 2019 e' inserito il seguente: «4-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, le aliquote di cui all'art. 16, comma 1, e all'art. 16, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono fissate rispettivamente nella misura statale del 4,82 per cento e del 5,12 per cento nel caso in cui i datori di lavoro non rispettino, nei confronti della generalita' o di intere categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonche' quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Agli stessi soggetti non si applicano le agevolazioni IRAP previste da altre disposizioni provinciali. Questo comma non si applica nel caso in cui il trattamento normativo e retributivo, pur non discendendo da contratti collettivi, sia identico o migliorativo rispetto agli accordi e ai contratti sopra nominati.»