Art. 7 
 
Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3
  (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie,  i  lavoratori  e  i
  settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
  e conseguente variazione al bilancio di previsione della  Provincia
  autonoma di Trento per gli esercizi finanziari  2020  -  2022),  in
  materia di misure di sostegno  per  il  settore  dell'autotrasporto
  internazionale 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge  provinciale  n.  3  del
2020 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  Per  garantire  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19, la Provincia per l'anno 2021 puo' concorrere  ai  costi,  a
carico direttamente  delle  imprese  del  settore  dell'autotrasporto
internazionale, per l'effettuazione dei test diagnostici di  verifica
della presenza  del  virus  SARSCOV-2  necessari  per  l'accesso  nel
territorio degli Stati che richiedono tali  misure  obbligatorie;  la
Giunta provinciale stabilisce a tal fine i criteri, le condizioni, le
modalita' e i termini di applicazione, nonche' le spese  ammissibili,
anche con  riferimento  alle  spese  assunte  per  l'ottemperanza  di
obblighi imposti prima della data di  entrata  in  vigore  di  questo
comma. La misura prevista da questo comma puo'  essere  concessa  nel
rispetto di quanto disposto dall'art. 3.» 
    2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A  e'  autorizzata
la spesa di 350.000 euro per l'anno 2021 sulla Missione 14  (Sviluppo
economico  e  competitivita'),  Programma  01   (Industria,   PMI   e
artigianato).