Art. 7 Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di misure di sostegno per il settore dell'autotrasporto internazionale 1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente: «1-bis. Per garantire il contenimento della diffusione del COVID-19, la Provincia per l'anno 2021 puo' concorrere ai costi, a carico direttamente delle imprese del settore dell'autotrasporto internazionale, per l'effettuazione dei test diagnostici di verifica della presenza del virus SARSCOV-2 necessari per l'accesso nel territorio degli Stati che richiedono tali misure obbligatorie; la Giunta provinciale stabilisce a tal fine i criteri, le condizioni, le modalita' e i termini di applicazione, nonche' le spese ammissibili, anche con riferimento alle spese assunte per l'ottemperanza di obblighi imposti prima della data di entrata in vigore di questo comma. La misura prevista da questo comma puo' essere concessa nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3.» 2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2021 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitivita'), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato).