Art. 8 
 
   Modificazioni dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 
    in materia di misure di sostegno per gli operatori economici 
 
  1. Nella rubrica dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del  2020
le parole: «che impegnano fino a nove addetti» sono soppresse. 
  2. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3
del 2020 le parole: «che occupano non piu' di nove  addetti  e»  sono
soppresse. 
  3. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale
n. 3 del 2020 le  parole:  «,  tenuto  conto  anche  delle  attivita'
iniziate a partire dal 1° febbraio 2019» sono soppresse. 
  4. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'art. 5  della  legge
provinciale n. 3 del 2020 sono inserite le seguenti parole: «o se nel
periodo considerato  ha  mantenuto  in  servizio  personale  a  tempo
determinato per un numero adeguato di giornate». 
  5. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'art. 5  della  legge
provinciale n. 3 del 2020 sono inserite le seguenti parole: «avendo a
riferimento i costi e le spese sostenute dagli operatori economici  o
riconoscendo   un   contributo   in   misura    forfettaria,    anche
differenziando tra i comuni». 
  6. Il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Con la deliberazione prevista  dal  comma  2  possono  essere
introdotte deroghe alla misurazione del grave danno in  relazione  al
calo di volume di attivita' per gli operatori costituiti dopo  il  1°
settembre 2020. La deliberazione e' adottata previa informativa  alla
competente commissione permanente del Consiglio provinciale, resa  in
via d'urgenza entro cinque giorni dalla  richiesta  di  audizione  da
parte della Giunta provinciale; decorso tale termine la  Giunta  puo'
prescindere dall'informativa, per consentire il  celere  avvio  delle
misure.» 
  7. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge  provinciale  n.  3  del
2020 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Con riferimento alle misure di sostegno per gli operatori
economici previste  da  quest'articolo,  per  la  stagione  invernale
2020-2021 la variazione dei volumi  di  attivita'  e'  calcolata  con
riferimento al periodo compreso tra il  1°  novembre  2020  e  il  30
aprile 2021 rispetto al medesimo  periodo  temporale  della  stagione
2018-2019. Nei futuri bandi di incentivazione degli  investimenti  e'
assegnato  un  punteggio  qualitativo   maggiorato   agli   operatori
economici beneficiari della misura prevista da quest'articolo.» 
  8. Alla fine del comma 6 dell'art. 5 della legge provinciale  n.  3
del 2020 sono inserite le seguenti parole: «Per  l'anno  2021  questo
comma si applica con riferimento ai comuni che hanno registrato nella
stagione invernale 2020-2021 un calo di presenze  turistiche  pari  o
superiore  al  30  per  cento  rispetto   alla   stagione   invernale
2018-2019.» 
  9. Dopo il comma 6 dell'art. 5 della legge  provinciale  n.  3  del
2020 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Per le finalita' previste dall'art. 26 del  decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti  in  materia  di  sostegno  alle
imprese e agli operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi
territoriali,  connesse  all'emergenza  da  COVID-19),  si   provvede
nell'ambito delle misure individuate da quest'articolo.» 
  10. Per i fini dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e  7  con  l'allegato  A  e'
autorizzata la spesa di 118,51 milioni di euro per l'anno 2021  sulla
Missione 14  (Sviluppo  economico  e  competitivita'),  Programma  01
(Industria, PMI e artigianato). 
  11. Per i fini del comma 8 con l'allegato A e' autorizzata la spesa
di 200 mila  euro  per  l'anno  2021  sulla  Missione  07  (Turismo),
Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).