Art. 8 Modificazioni dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per gli operatori economici 1. Nella rubrica dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «che impegnano fino a nove addetti» sono soppresse. 2. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «che occupano non piu' di nove addetti e» sono soppresse. 3. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «, tenuto conto anche delle attivita' iniziate a partire dal 1° febbraio 2019» sono soppresse. 4. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inserite le seguenti parole: «o se nel periodo considerato ha mantenuto in servizio personale a tempo determinato per un numero adeguato di giornate». 5. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inserite le seguenti parole: «avendo a riferimento i costi e le spese sostenute dagli operatori economici o riconoscendo un contributo in misura forfettaria, anche differenziando tra i comuni». 6. Il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' sostituito dal seguente: «3. Con la deliberazione prevista dal comma 2 possono essere introdotte deroghe alla misurazione del grave danno in relazione al calo di volume di attivita' per gli operatori costituiti dopo il 1° settembre 2020. La deliberazione e' adottata previa informativa alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, resa in via d'urgenza entro cinque giorni dalla richiesta di audizione da parte della Giunta provinciale; decorso tale termine la Giunta puo' prescindere dall'informativa, per consentire il celere avvio delle misure.» 7. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente: «3-bis. Con riferimento alle misure di sostegno per gli operatori economici previste da quest'articolo, per la stagione invernale 2020-2021 la variazione dei volumi di attivita' e' calcolata con riferimento al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo temporale della stagione 2018-2019. Nei futuri bandi di incentivazione degli investimenti e' assegnato un punteggio qualitativo maggiorato agli operatori economici beneficiari della misura prevista da quest'articolo.» 8. Alla fine del comma 6 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inserite le seguenti parole: «Per l'anno 2021 questo comma si applica con riferimento ai comuni che hanno registrato nella stagione invernale 2020-2021 un calo di presenze turistiche pari o superiore al 30 per cento rispetto alla stagione invernale 2018-2019.» 9. Dopo il comma 6 dell'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente: «6-bis. Per le finalita' previste dall'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), si provvede nell'ambito delle misure individuate da quest'articolo.» 10. Per i fini dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 118,51 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitivita'), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato). 11. Per i fini del comma 8 con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2021 sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).