Art. 9 Inserimento dell'art. 8-bis nella legge provinciale n. 3 del 2020 in materia di misure di sostegno per i lavoratori stagionali 1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2020 e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Misure di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali). - 1. In ragione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori residenti in provincia di Trento, occupati nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti a fune e, nelle localita' individuate nell'accordo territoriale del 7 dicembre 2018, nel settore del commercio e' corrisposta una indennita' una tantum. 2. L'indennita' prevista dal comma 1 spetta ai lavoratori che, nel periodo 1° novembre 2020 - 30 aprile 2021, non hanno svolto attivita' lavorativa o hanno svolto attivita' lavorativa subordinata in qualsiasi settore per un numero di giornate lavorative non superiore a novanta e che cumulativamente: a) hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° dicembre 2019 e la data di entrata in vigore di quest'articolo; b) hanno svolto attivita' lavorativa nei settori previsti dal comma 1, con un contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione, nel periodo individuato dalla lettera a), per un numero di giornate pari almeno a trenta; c) non sono titolari di rapporto lavorativo subordinato a tempo indeterminato o titolari di lavoro autonomo alla data di entrata in vigore di quest'articolo, ad eccezione del lavoro intermittente. 3. L'indennita' prevista dal comma 1 e' incompatibile con la percezione di pensioni dirette e con la prestazione integrativa della NASpI disposta ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 agosto 2019, n. 103593 (Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento). L'indennita' prevista dal comma 1 e' compatibile con la percezione dell'assegno ordinario di invalidita' e con le altre prestazioni di sostegno al reddito nazionali o provinciali. 4. L'indennita' prevista dal comma 1 e' corrisposta in proporzione inversa rispetto al numero di giornate di lavoro svolte con contratti di tipo subordinato o di collaborazione coordinata o continuativa in qualsiasi settore, nel periodo 1° novembre 2020 - 30 aprile 2021. 5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti: a) i criteri di concessione e gli importi dell'indennita' prevista dal comma 1 tenendo conto dei familiari fiscalmente a carico del lavoratore; b) la specificazione dei codici Ateco delle attivita' previste dal comma 1; c) l'individuazione di ulteriori compatibilita' e incompatibilita' rispetto a quelle del comma 3; d) ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di quest'articolo. 6. L'indennita' prevista dal comma 1 e' concessa dall'Agenzia del lavoro a prescindere dallo stato di disoccupazione dei destinatari e dall'individuazione, a favore dei destinatari medesimi, di percorsi di politica attiva del lavoro. Nell'ambito del documento degli interventi di politica del lavoro, l'Agenzia del lavoro organizza programmi di formazione e aggiornamento professionale per i beneficiari che permangono in condizione di inattivita' per salvaguardarne le esperienze, le competenze e la continuita' lavorativa nei rispettivi comparti di attivita'. La deliberazione prevista dal comma 5 prevede un incremento della misura per i lavoratori che concludono i programmi organizzati ai sensi di questo comma.» 2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata la spesa di 18,2 milioni di euro per l'anno 2021 sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione).