Art. 9 
 
Inserimento dell'art. 8-bis nella legge provinciale n. 3 del 2020  in
  materia di misure di sostegno per i lavoratori stagionali 
 
  1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2020 e'  inserito
il seguente: 
    «Art. 8-bis (Misure di  sostegno  al  reddito  per  i  lavoratori
stagionali).  -  1.  In  ragione  degli  effetti  negativi  derivanti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori residenti in
provincia  di  Trento,  occupati  nei  settori  del  turismo,   degli
stabilimenti termali e degli  impianti  a  fune  e,  nelle  localita'
individuate  nell'accordo  territoriale  del  7  dicembre  2018,  nel
settore del commercio e' corrisposta una indennita' una tantum. 
  2. L'indennita' prevista dal comma 1 spetta ai lavoratori che,  nel
periodo 1° novembre 2020 - 30 aprile 2021, non hanno svolto attivita'
lavorativa  o  hanno  svolto  attivita'  lavorativa  subordinata   in
qualsiasi settore per un numero di giornate lavorative non  superiore
a novanta e che cumulativamente: 
    a) hanno cessato involontariamente  il  rapporto  di  lavoro  nel
periodo tra il 1° dicembre 2019 e la data di  entrata  in  vigore  di
quest'articolo; 
    b) hanno svolto attivita' lavorativa  nei  settori  previsti  dal
comma 1, con  un  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  o  in
somministrazione, nel periodo individuato dalla lettera  a),  per  un
numero di giornate pari almeno a trenta; 
    c) non sono titolari di rapporto lavorativo subordinato  a  tempo
indeterminato o titolari di lavoro autonomo alla data di  entrata  in
vigore di quest'articolo, ad eccezione del lavoro intermittente. 
  3. L'indennita' prevista  dal  comma  1  e'  incompatibile  con  la
percezione di pensioni dirette e con la prestazione integrativa della
NASpI disposta ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  9  agosto  2019,  n.  103593
(Fondo  territoriale  intersettoriale  della  Provincia  autonoma  di
Trento). L'indennita' prevista dal comma  1  e'  compatibile  con  la
percezione dell'assegno ordinario  di  invalidita'  e  con  le  altre
prestazioni di sostegno al reddito nazionali o provinciali. 
  4. L'indennita' prevista dal comma 1 e' corrisposta in  proporzione
inversa rispetto al numero di giornate di lavoro svolte con contratti
di tipo subordinato o di collaborazione coordinata o continuativa  in
qualsiasi settore, nel periodo 1° novembre 2020 - 30 aprile 2021. 
  5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti: 
    a)  i  criteri  di  concessione  e  gli  importi  dell'indennita'
prevista dal comma 1 tenendo conto dei familiari fiscalmente a carico
del lavoratore; 
    b) la specificazione dei codici Ateco  delle  attivita'  previste
dal comma 1; 
    c)    l'individuazione    di    ulteriori    compatibilita'     e
incompatibilita' rispetto a quelle del comma 3; 
    d)  ogni  altra   disposizione   necessaria   all'attuazione   di
quest'articolo. 
  6. L'indennita' prevista dal comma 1 e' concessa  dall'Agenzia  del
lavoro a prescindere dallo stato di disoccupazione dei destinatari  e
dall'individuazione, a favore dei destinatari medesimi,  di  percorsi
di politica  attiva  del  lavoro.  Nell'ambito  del  documento  degli
interventi di politica del lavoro,  l'Agenzia  del  lavoro  organizza
programmi  di  formazione  e  aggiornamento   professionale   per   i
beneficiari  che  permangono  in  condizione   di   inattivita'   per
salvaguardarne  le  esperienze,  le  competenze  e   la   continuita'
lavorativa nei rispettivi comparti  di  attivita'.  La  deliberazione
prevista dal comma  5  prevede  un  incremento  della  misura  per  i
lavoratori che concludono i programmi organizzati ai sensi di  questo
comma.» 
  2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A e' autorizzata  la
spesa di 18,2 milioni di euro  per  l'anno  2021  sulla  Missione  15
(Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03
(Sostegno all'occupazione).