Art. 2 
 
      Coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026 
 
  1. E' istituito  il  coordinamento  provinciale  per  le  olimpiadi
invernali 2026,  per  coordinare  le  azioni  e  gli  interventi  sul
territorio provinciale funzionali alla riuscita degli eventi sportivi
relativi ai giochi e con funzione  di  interlocutore  locale  per  la
fondazione «Milano Cortina 2026». 
  2.  Il  coordinamento  provinciale   e'   nominato   dalla   Giunta
provinciale e ne fanno parte massimo sette componenti, tra i quali: 
    a) il rappresentante della  Provincia  in  seno  alla  fondazione
«Milano Cortina 2026»; 
    b) due, proposti dalla Giunta provinciale, di cui uno  sentiti  i
comuni ospitanti le sedi agonistiche di gara; 
    c) un rappresentante designato dall'Universita'  degli  studi  di
Trento; 
    d) un  rappresentante  designato  dal  coordinamento  provinciale
imprenditori; 
    e) due rappresentanti designati dal CONI, di cui uno  espressione
degli sport paralimpici. 
  3. Il coordinamento provinciale svolge, in particolare, le funzioni
di: 
    a) interlocutore privilegiato per il  territorio  trentino  della
fondazione «Milano Cortina 2026»; 
    b) regia  e  monitoraggio  degli  investimenti  infrastrutturali,
raccordandosi allo scopo con i soggetti  attuatori  degli  interventi
previsti; 
    c) raccordo organizzativo per il coinvolgimento di altri soggetti
pubblici e privati nella  realizzazione  dell'evento,  operanti,  tra
l'altro, nel settore della  sanita',  della  protezione  civile,  del
volontariato, delle telecomunicazioni e dell'energia. 
  4.   La   Giunta   provinciale   approva   le   disposizioni    per
l'organizzazione e le modalita' di svolgimento  delle  attivita'  del
coordinamento provinciale e individua la struttura provinciale a  cui
affidare le funzioni di supporto e di segreteria del coordinamento. 
  5. Ai lavori del coordinamento provinciale possono essere  invitati
a partecipare altri soggetti che si sono particolarmente distinti nel
campo dell'organizzazione o della sponsorizzazione di  grandi  eventi
sportivi nel territorio trentino. 
    6.  Ai  componenti  del  coordinamento  provinciale  spettano   i
rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale vigente  in
materia di organi collegiali; ai componenti del coordinamento che non
sono  pubblici  dipendenti  puo'  essere  riconosciuto  un   compenso
definito  dalla  Giunta  provinciale,  nel  limite  massimo  previsto
dall'art. 50, quinto comma, della legge provinciale 29  aprile  1983,
n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della  Provincia
autonoma di Trento); il compenso e'  escluso  per  i  componenti  del
coordinamento che rivestono le  cariche  di  Presidente  di  Regione,
Presidente  di  Provincia,  consigliere  regionale   o   provinciale,
deputato o senatore del Parlamento italiano.