Art. 2 Coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026 1. E' istituito il coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026, per coordinare le azioni e gli interventi sul territorio provinciale funzionali alla riuscita degli eventi sportivi relativi ai giochi e con funzione di interlocutore locale per la fondazione «Milano Cortina 2026». 2. Il coordinamento provinciale e' nominato dalla Giunta provinciale e ne fanno parte massimo sette componenti, tra i quali: a) il rappresentante della Provincia in seno alla fondazione «Milano Cortina 2026»; b) due, proposti dalla Giunta provinciale, di cui uno sentiti i comuni ospitanti le sedi agonistiche di gara; c) un rappresentante designato dall'Universita' degli studi di Trento; d) un rappresentante designato dal coordinamento provinciale imprenditori; e) due rappresentanti designati dal CONI, di cui uno espressione degli sport paralimpici. 3. Il coordinamento provinciale svolge, in particolare, le funzioni di: a) interlocutore privilegiato per il territorio trentino della fondazione «Milano Cortina 2026»; b) regia e monitoraggio degli investimenti infrastrutturali, raccordandosi allo scopo con i soggetti attuatori degli interventi previsti; c) raccordo organizzativo per il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati nella realizzazione dell'evento, operanti, tra l'altro, nel settore della sanita', della protezione civile, del volontariato, delle telecomunicazioni e dell'energia. 4. La Giunta provinciale approva le disposizioni per l'organizzazione e le modalita' di svolgimento delle attivita' del coordinamento provinciale e individua la struttura provinciale a cui affidare le funzioni di supporto e di segreteria del coordinamento. 5. Ai lavori del coordinamento provinciale possono essere invitati a partecipare altri soggetti che si sono particolarmente distinti nel campo dell'organizzazione o della sponsorizzazione di grandi eventi sportivi nel territorio trentino. 6. Ai componenti del coordinamento provinciale spettano i rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali; ai componenti del coordinamento che non sono pubblici dipendenti puo' essere riconosciuto un compenso definito dalla Giunta provinciale, nel limite massimo previsto dall'art. 50, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento); il compenso e' escluso per i componenti del coordinamento che rivestono le cariche di Presidente di Regione, Presidente di Provincia, consigliere regionale o provinciale, deputato o senatore del Parlamento italiano.