Art. 3 
 
           Disposizioni straordinarie per le risorse umane 
 
  1. La Giunta provinciale  approva  un  piano  delle  risorse  umane
necessarie per l'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Il piano e'
aggiornato annualmente e riporta lo stato di attuazione delle  azioni
intraprese. 
  2.  Alle  eventuali  assunzioni   di   personale   effettuate   per
l'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026 la Provincia provvede
con le modalita' e nei limiti stabiliti dall'art. 63,  commi  1  e  1
quater, della legge provinciale  3  aprile  1997,  n.  7  (legge  sul
personale della Provincia 1997). 
  3.  La  Giunta  provinciale  individua  la  struttura   provinciale
competente per il coordinamento delle attivita' e delle funzioni  che
competono alla Provincia.