Art. 3 Disposizioni straordinarie per le risorse umane 1. La Giunta provinciale approva un piano delle risorse umane necessarie per l'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Il piano e' aggiornato annualmente e riporta lo stato di attuazione delle azioni intraprese. 2. Alle eventuali assunzioni di personale effettuate per l'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026 la Provincia provvede con le modalita' e nei limiti stabiliti dall'art. 63, commi 1 e 1 quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997). 3. La Giunta provinciale individua la struttura provinciale competente per il coordinamento delle attivita' e delle funzioni che competono alla Provincia.