Art. 4 
 
Realizzazione di lavori pubblici connessi  alle  olimpiadi  invernali
                                2026 
 
  1. In coerenza con gli impegni assunti dalla Provincia nel  dossier
di candidatura del CONI, approvato dal  CIO,  la  Giunta  provinciale
individua le opere e i lavori pubblici  funzionali  allo  svolgimento
delle  olimpiadi  invernali  2026  che  devono  essere  eseguiti  per
assicurare la piena efficienza e fruibilita' delle strutture sportive
individuate come sedi  agonistiche  di  gara,  indicando  il  termine
massimo  per  la  loro  esecuzione  e  approvando   le   disposizioni
organizzative necessarie per assicurare il rispetto del termine. 
  2. Le opere individuate dalla Giunta  provinciale,  secondo  quanto
previsto dal comma 1, devono essere progettate e  realizzate  secondo
criteri  di  sostenibilita'  e  in  modo   tale   da   poter   essere
adeguatamente sfruttate anche nel periodo post olimpico. 
  3. I comuni e gli altri enti pubblici competenti alla realizzazione
delle opere o lavori previsti  dal  comma  1  possono  delegare  alla
Provincia la relativa realizzazione, in tutto o in parte. 
  4. Per assicurare il rispetto dei termini  previsti  ai  sensi  del
comma 1, la Provincia e i comuni possono  ricorrere  all'Agenzia  per
gli appalti e i contratti (APAC) o ad altre centrali di  committenza,
anche con riguardo ad attivita' di committenza  ausiliarie,  mediante
stipulazione di un accordo quadro in cui sono  definiti  i  contenuti
delle prestazioni richieste e i rapporti finanziari.  Alla  procedura
di gara svolta dalle centrali  di  committenza  diverse  da  APAC  si
applica il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
contratti pubblici), ferma restando la  possibilita'  di  individuare
nell'accordo   quadro   specifiche   disposizioni    dell'ordinamento
provinciale sui contratti  pubblici  o  altre  norme  provinciali  di
settore che devono essere applicate nella procedura di gara o  essere
richiamate  nella  documentazione  di  gara  ai   fini   della   loro
applicazione in fase esecutiva.