Art. 4 Realizzazione di lavori pubblici connessi alle olimpiadi invernali 2026 1. In coerenza con gli impegni assunti dalla Provincia nel dossier di candidatura del CONI, approvato dal CIO, la Giunta provinciale individua le opere e i lavori pubblici funzionali allo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026 che devono essere eseguiti per assicurare la piena efficienza e fruibilita' delle strutture sportive individuate come sedi agonistiche di gara, indicando il termine massimo per la loro esecuzione e approvando le disposizioni organizzative necessarie per assicurare il rispetto del termine. 2. Le opere individuate dalla Giunta provinciale, secondo quanto previsto dal comma 1, devono essere progettate e realizzate secondo criteri di sostenibilita' e in modo tale da poter essere adeguatamente sfruttate anche nel periodo post olimpico. 3. I comuni e gli altri enti pubblici competenti alla realizzazione delle opere o lavori previsti dal comma 1 possono delegare alla Provincia la relativa realizzazione, in tutto o in parte. 4. Per assicurare il rispetto dei termini previsti ai sensi del comma 1, la Provincia e i comuni possono ricorrere all'Agenzia per gli appalti e i contratti (APAC) o ad altre centrali di committenza, anche con riguardo ad attivita' di committenza ausiliarie, mediante stipulazione di un accordo quadro in cui sono definiti i contenuti delle prestazioni richieste e i rapporti finanziari. Alla procedura di gara svolta dalle centrali di committenza diverse da APAC si applica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ferma restando la possibilita' di individuare nell'accordo quadro specifiche disposizioni dell'ordinamento provinciale sui contratti pubblici o altre norme provinciali di settore che devono essere applicate nella procedura di gara o essere richiamate nella documentazione di gara ai fini della loro applicazione in fase esecutiva.