Art. 5 
 
Modificazioni della legge provinciale 8 settembre  1997,  n.  13,  in
materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche 
 
  1. Nel comma 11 dell'art. 4 della legge provinciale n. 13 del  1997
le parole: «o se si verificano le condizioni  previste  dall'art.  6,
comma 6» sono soppresse. 
  2. All'art. 6 della legge provinciale n. 13 del 1997 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. La valutazione dell'impatto ambientale si conclude  con  il
provvedimento  di  compatibilita'  ambientale   del   dirigente   del
dipartimento  competente  in  materia  di  ambiente,  assunto  con  i
contenuti  e  agli  effetti  previsti  dall'art.   13   della   legge
provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013.»; 
    b) il comma 6 e' abrogato.