Art. 5 Modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche 1. Nel comma 11 dell'art. 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: «o se si verificano le condizioni previste dall'art. 6, comma 6» sono soppresse. 2. All'art. 6 della legge provinciale n. 13 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La valutazione dell'impatto ambientale si conclude con il provvedimento di compatibilita' ambientale del dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente, assunto con i contenuti e agli effetti previsti dall'art. 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013.»; b) il comma 6 e' abrogato.