Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 2, comma 6, stimate nell'importo di 45.000 euro per l'anno 2021 e nell'importo di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, per i medesimi importi e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). 2. Dall'applicazione dell'art. 4 non derivano maggiori oneri rispetto a quelli gia' autorizzati in bilancio per la copertura della spesa relativa alla realizzazione delle opere autorizzata in bilancio nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale), nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita'), programma 02 (Trasporto pubblico locale), titolo 2 (Spese in conto capitale) e nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita'), programma 05 (Viabilita' e infrastrutture stradali), titolo 2 (Spese in conto capitale). 3. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale. 4. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita' 1979).