Art. 6 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alle maggiori spese  derivanti  dall'applicazione  dell'art.  2,
comma 6, stimate nell'importo  di  45.000  euro  per  l'anno  2021  e
nell'importo di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026,
si provvede integrando lo stanziamento  per  i  medesimi  anni  della
missione  01  (Servizi  istituzionali,  generali  e   di   gestione),
programma 11 (Altri servizi generali),  titolo  1  (Spese  correnti).
Alla  relativa  copertura  si  provvede  mediante  riduzione,  per  i
medesimi importi e per i  medesimi  anni,  degli  accantonamenti  sui
fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi  e  accantonamenti),
programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). 
  2.  Dall'applicazione  dell'art.  4  non  derivano  maggiori  oneri
rispetto a quelli gia' autorizzati in bilancio per la copertura della
spesa relativa alla realizzazione delle opere autorizzata in bilancio
nella missione  06  (Politiche  giovanili,  sport  e  tempo  libero),
programma 01 (Sport  e  tempo  libero),  titolo  2  (Spese  in  conto
capitale), nella missione 10 (Trasporti e  diritto  alla  mobilita'),
programma 02 (Trasporto pubblico locale), titolo 2  (Spese  in  conto
capitale) e nella missione 10 (Trasporti e diritto  alla  mobilita'),
programma 05 (Viabilita' e infrastrutture stradali), titolo 2  (Spese
in conto capitale). 
  3. Dall'applicazione degli  altri  articoli  di  questa  legge  non
derivano spese a carico del bilancio provinciale. 
  4. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le
variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art.  27,  comma
1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale
di contabilita' 1979).