Art. 3 
 
               Programmi di intervento personalizzati 
 
  1. Per  le  persone  con  disturbi  dello  spettro  autistico  sono
predisposti programmi personalizzati, anche integrati fra  i  diversi
ambiti  d'intervento,  secondo  quanto   previsto   dalla   normativa
provinciale di settore e da questa legge. 
  2. Il programma personalizzato  e'  elaborato  in  coerenza  con  i
bisogni, le conoscenze, le attitudini, le competenze e le propensioni
della singola persona con disturbi dello spettro  autistico,  tenendo
conto del supporto  personale,  familiare  ed  economico  su  cui  la
persona puo' contare.