Art. 3 Programmi di intervento personalizzati 1. Per le persone con disturbi dello spettro autistico sono predisposti programmi personalizzati, anche integrati fra i diversi ambiti d'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale di settore e da questa legge. 2. Il programma personalizzato e' elaborato in coerenza con i bisogni, le conoscenze, le attitudini, le competenze e le propensioni della singola persona con disturbi dello spettro autistico, tenendo conto del supporto personale, familiare ed economico su cui la persona puo' contare.