Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilita' regionale 2022) Capo I Disposizioni finanziarie Art. 1. Spese obbligatorie 1. Per il triennio 2022/2024 e' autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie cosi' come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2022/2024, denominato «Elenco delle Spese Obbligatorie». Art. 2. Disciplina dei vincoli di spesa 1. Per il triennio 2022/2024 e' autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa, cosi' come indicato negli allegati all'art. 3, comma 2, lettere b) e c), della legge di bilancio 2022/2024, denominati «Fondi vincolati statali e comunitari» e «Fondi vincolati regionali». Art. 3. Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno 1. Per il triennio 2022/2024 sono autorizzati gli stanziamenti continuativi e i limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella «Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno». costituente l'Allegato 1 alla presente legge. Art. 4. Rifinanziamento di leggi regionali 1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e' autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella «Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali». costituente l'Allegato 2 alla presente legge. 2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate. Art. 5. Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico 1. Per il triennio 2022/2024 le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono destinate per un importo pari ad euro 8.736.309,97 per l'esercizio 2022, ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2023 e ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2024, agli interventi inerenti le attivita' di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, agli interventi per la gestione delle risorse idriche, agli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamita' naturali, agli interventi per i servizi di piena e manutenzione, di manutenzione dei porti, degli approdi e della escavazione dei fondali, assistenza geni civili, assistenza per rischio sismico e assistenza per autorita' di bacino, come analiticamente indicato nel raggruppamento n. 371 dell'allegato «Fondi vincolati regionali». di cui all'art. 2 della presente legge, fatte salve le successive determinazioni del caso. 2. La restante parte delle entrate regionali relative ai canoni e ai proventi per l'utilizzo del demanio idrico e le connesse, eventuali maggiori entrate, sono destinate alla copertura delle spese obbligatorie previste dal bilancio regionale 2022/2024. 3. Per il triennio 2022/2024 e' sospesa la disposizione di cui al comma 44 dell'art. 1 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili) e ogni altra disposizione in contrasto con quanto disposto al comma 1. Art. 6. Disposizioni in materia di entrate e di spese connesse allo scenario macroeconomico 1. Alla luce dell'assegnazione, prevista in virtu' dell'emergenza COVID-19 con riferimento all'esercizio 2020, del Fondo per il finanziamento delle funzioni regionali ex art. 111 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modifiche ed integrazioni, nel corso dell'esercizio 2022 e' autorizzata l'iscrizione delle restanti assegnazioni eventualmente riconosciute a detto titolo dalle competenti Autorita' governative, nei limiti dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00, da destinare al finanziamento delle funzioni regionali, fatto comunque salvo il rispetto del dispositivo della Sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 10 novembre 2021, in materia di ammortamento del disavanzo per gli esercizi 2014 e 2015. 2. All'esito dell'accertamento delle maggiori somme di cui al comma 1, nell'esercizio 2022, con proprio provvedimento la Giunta regionale individua, nelle forme di legge e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, le funzioni e gli interventi da finanziare per il corrispondente importo, con priorita' ai seguenti interventi di spesa: cofinanziamento del PSR per l'importo pari a 3 milioni di euro; interventi in materia di cultura e turismo per un importo pari ad 1 milione di euro (TSA, Borghi piu' belli ed altri); progetto MOVETE, sistema di trasporto funiviario per un importo pari ad 1 milione di euro. Nei limiti delle ulteriori disponibilita' eventualmente accertate sono finanziati i seguenti interventi: cofinanziamento di progetti nazionali e comunitari, realizzazione di grandi eventi sportivi, valorizzazione dell'attivita' del CRUA e del COTIR, interventi in materia agro-alimentare, interventi per fronteggiare il fenomeno dell'erosione della costa, interventi per il sostegno alle imprese della pesca che operano nel porto di Pescara, partecipazione alla Fondazione «Di Persio-Pallotta» e finanziamento della stessa per un importo annuale pari ad euro 200.000,00 e del Museo della Perdonanza Celestiniana per un importo annuale pari ad euro 100.000,00, gratuita' del servizio di trasporto a favore del personale in forza all'esercito, valorizzazione dell'attivita' Istituto zooprofilattico, spese necessarie al funzionamento della struttura della ZES e per interventi di riqualificazione del patrimonio e di aree urbane, e nei Comuni di Vasto per euro 80.000,00, di Francavilla per euro 100.000,00 ed Opi per euro 20.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso; interventi di valorizzazione, fruizione sentieri e rifugi nel comprensorio turistico del Voltigno per un importo pari ad euro 200.000,00; euro 150.00,00 all'Istituto tecnico superiore di Ortona per l'avviamento ai corsi di formazione per il personale ferroviario specializzato; contributo per progettazione, organizzazione e attuazione di corsi formativi per preparatore treno e agente di condotta. Allo stanziamento delle somme si provvede con apposite variazioni di bilancio. Art. 7. Istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione dell'entrata e della spesa 1. E' previsto nella Missione 20, Programma 3, un apposito stanziamento finalizzato dall'accantonamento della spesa per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, denominato «Accantonamento risorse a fronte di programmazione politica fiscale di riduzione tasse regionali», dell'importo pari di euro 8.608.399,51 per l'anno 2022, di euro 4.188.870,98 per l'anno 2023 e di euro 13.210.756,89 per l'anno 2024. 2. Con specifico provvedimento di Giunta regionale sara' costituita una Commissione composta da esperti interni ed esterni all'ente, senza oneri per l'ente, con lo scopo di proporre al Consiglio regionale, nel termine del 31 dicembre 2023, una proposta finalizzata ad una rivisitazione delle aliquote fiscali regionali. Capo II Ulteriori disposizioni Art. 8. Pareggio di Bilancio 1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la Giunta regionale definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti mediante assunzione di provvedimenti, qualora dai monitoraggi periodici dovessero evidenziarsi situazioni di criticita' e cio' anche con riguardo al limite di cui all'art. 1, commi 779 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). Art. 9. Modifiche alle leggi regionali 91/1994, 6/1999, 49/2013, 10/2018, 23/2021 1. Alla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 dell'art. 1 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La regione svolge il ruolo di ente di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di direttiva, di vigilanza e di controllo in materia di diritto allo studio universitario.». b) dopo il comma 2 dell'art. 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La regione, nell'erogazione di eventuali ed eccezionali misure a sostegno degli studenti universitari residenti in Abruzzo, iscritti ad atenei italiani ed appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio economico, si avvale del supporto delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 3.». 2. Alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), dopo il comma 10 dell'art. 2 sono aggiunti i seguenti: «10-bis. La regione stabilisce in relazione alla tassa automobilistica regionale che l'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica regionale e' contestuale all'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori e puo' essere effettuato: a) mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); b) mediante ordinanza ingiunzione, senza previa contestazione, emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). 10-ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, esercita la facolta' di cui al comma 10-bis e ne stabilisce la decorrenza.». 3. Alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 49 (Riconoscimento di Treglio «Paese dell'Affresco», di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri «Paese dipinto») sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Riconoscimento di Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia, Casoli di Atri "Paese dipinto" e Villa Illi di Colledara "Paese della storia e della memoria"»; b) dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 e' aggiunta la seguente: «c-bis) in considerazione della valenza internazionale della manifestazione "I muri raccontano ... L'Unita' d'Italia" riconosce a Villa Illi di Colledara (TE) la qualifica di "Paese della Storia e della Memoria"». 4. Alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili), all'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi inerenti manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale e sponsorizzazioni». b) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: «3-ter. Al fine di promuovere l'immagine dell'Abruzzo in un contesto sportivo e sociale, la regione, per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia, puo' attivare forme di sponsorizzazione di atleti e squadre sportive regionali. 3-quater. Le sponsorizzazioni di cui al comma 3-ter sono rivolte a societa' professionistiche e dilettantistiche, nonche' a singoli atleti, quali giovani promesse e atleti paraolimpici, riconosciuti quali esponenti o maggiori esponenti a livello regionale nella disciplina praticata, anche in relazione alla partecipazione delle relative squadre o dei singoli atleti a competizioni di livello nazionale o internazionale. 3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-ter e 3-quater si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio.». 5. Alla legge regionale 29 novembre 2021, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni), dopo il comma 7 dell'art. 35 e' aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai titoli autorizzativi gia' rilasciati alla data del 2 dicembre 2021.». Art. 10. Misure straordinarie in favore della Deputazione teatrale Teatro Marrucino di Chieti 1. Nel rispetto di quanto disposto nel paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C262/01) e in deroga a quanto disposto dall'art. 25 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva n. 2011/24/UE, della direttiva n. 2011/62/UE, nonche' per l'applicazione del regolamento (UE) n. 717/2013, del regolamento (CE) n. 1069/2009, del regolamento (CE) n. 852/2004, del regolamento (UE) n. 234/2011, del regolamento (UE) n. 1169/2011, del regolamento (UE) n. 609/2013, del regolamento (CE) n. 2023/2006 e del regolamento (CE) n. 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)) e dall'art. 3 del D.P.G.R. n. 2/2014, e' concesso per gli anni 2022, 2023 e 2024 un contributo annuo pari ad euro 300.000,00 per spese di funzionamento in favore della Deputazione teatrale Teatro Marrucino di Chieti quale «Teatro lirico di tradizione». 2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 300.000,00 annui, e' apportata la seguente variazione in termini di' competenza e cassa al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024: a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61656/1 denominato «Contributo straordinario al Teatro Marrucino di Chieti» per euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Art. 11. Concessione di credito all'ADSU di Chieti 1. E' autorizzata una concessione di credito, nella forma di concessione di finanziamento, all'Azienda per il diritto allo studio di Chieti per euro 900.000,00 finalizzata ad assicurare la copertura finanziaria, per l'esercizio 2022, dell'avvio dei cicli finanziari relativi agli stati di avanzamento lavori per la realizzazione delle residenze universitarie ubicate nelle citta' di Chieti e Pescara, derivanti, rispettivamente, dalla riconversione dell'ex caserma Pierantoni e dell'ex complesso denominato Ferrhotel. 2. Il finanziamento e' restituito entro l'esercizio 2022 in ragione dei trasferimenti che l'Azienda di cui al comma 1 ricevera' dallo Stato a valere sui finanziamenti concessi per lo scopo. All'atto della concessione del finanziamento l'Azienda beneficiaria provvede alla iscrizione del debito sul proprio bilancio ed approva, con atto del consiglio di amministrazione, il piano finanziario di rimborso dello stesso coerente con il piano finanziario approvato con atto della Giunta regionale con il quale si dispone il trasferimento delle risorse finanziarie. 3. Per le finalita' del presente articolo e' istituito nell'esercizio 2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, alla Missione 04, Programma 04, Titolo 2, il capitolo di spesa da denominare «Fondo per la concessione di un finanziamento per l'avvio dei lavori per la realizzazione di residenze universitarie» con dotazione di euro 900.000,00 ed al Titolo 5, Tipologia 300, il capitolo di entrata da denominare «Fondo per la concessione di un finanziamento per l'avvio dei lavori per la realizzazione di residenze universitarie - reintroito somme», con dotazione di euro 900.000,00. Art. 12. Assegnazione Fondi vincolati per spese tecniche realizzazione residenze universitarie Chieti-Pescara 1. Per il rifinanziamento delle spese tecniche relative alla realizzazione delle residenze universitarie presso la ex Caserma Pietrantoni di Chieti e presso la struttura ex Ferrhotel di Pescara, all'Azienda per il diritto agli studi universitari Chieti/Pescara e' riconosciuto un trasferimento di importo complessivo di euro 1.200.000,00, erogato nell'ammontare di euro 500.000,00 nell'esercizio 2022 e di euro 700.000,00 nell'esercizio 2023. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede con gli appositi stanziamenti a valere sul bilancio di previsione 2022-2024. Art. 13. Fondo per la sussidiarieta' per il terzo settore e modifica all'art. 19 della legge regionale n. 1/2021 1. Al fine di sostenere gli enti del terzo settore operanti sul territorio regionale, gravemente danneggiati dalla crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione Abruzzo istituisce un fondo di sussidiarieta' per la concessione diretta di contributi per il funzionamento di tutti gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) comprese le associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e dalla normativa statale di riferimento ed in particolare dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. 3. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono stabiliti criteri e modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 1. 4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo provvede il Servizio segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e comunicazione del Consiglio regionale. 5. Il fondo di sussidiarieta' di cui al comma 1 ha una dotazione iniziale, per l'anno 2022, di euro 10.000,00, la cui copertura e' assicurata con le risorse iscritte sul capitolo 11102, Missione 1, Programma 1, titolo 1 del Bilancio di previsione 2022-2024. 6. Al comma 32 dell'art. 19 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilita' regionale 2021)) le parole «per il solo anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «per i soli anni 2020 e 2021». Art. 14. Contributo straordinario al Comune di Vasto per l'esecuzione di lavori di adeguamento e messa a norma dello stadio comunale Aragona 1. La Regione Abruzzo concede al Comune di Vasto, per l'anno 2022, un contributo straordinario per l'esecuzione di lavori di adeguamento e messa a norma dello stadio comunale Aragona per una spesa prevista di euro 200.000,00. 2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato «Contributo a favore del Comune di Vasto per l'esecuzione di lavori di adeguamento e messa a norma dello stadio comunale Aragona», istituito nella parte spesa del bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, esercizio 2022, Missione 06 «Politiche giovanili sport e tempo libero», Programma 01 «Sport e tempo libero», Titolo 2 «Spese in conto capitale», con stanziamento di euro 200.000,00. 3. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 si provvede con riduzione della spesa per l'ammontare di euro 200.000,00 a valere sulle risorse di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1, dell'esercizio 2022. Art. 15. Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali 1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali di cui all'Allegato 3, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2022 e' autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato «Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali», di un importo complessivo pari ad euro 8.678.000,00. 2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2022, ovvero ancora dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 8.678.000,00. 3. All'esito dell'accertamento, ovvero dell'assegnazione delle somme, ovvero maggiori stime di cui al comma 2, sono apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2022. Capo III Disposizioni finali e transitorie Art. 16. Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2022/2024. Art. 17. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022. Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 62/1 del 30 dicembre 2021, ha approvato la presente legge. Il Presidente: Sospiri (Omissis).