Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di  previsione
  finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo  (Legge  di  stabilita'
  regionale 2022) 
 
                               Capo I 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
                               Art. 1. 
 
                         Spese obbligatorie 
 
    1. Per il triennio 2022/2024 e'  autorizzata  l'iscrizione  degli
stanziamenti sui capitoli riguardanti  le  spese  obbligatorie  cosi'
come indicate nell'allegato  al  bilancio  di  previsione  2022/2024,
denominato «Elenco delle Spese Obbligatorie». 
 
                               Art. 2. 
 
                   Disciplina dei vincoli di spesa 
 
    1. Per il triennio 2022/2024 e'  autorizzata  l'iscrizione  degli
stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa, cosi' come  indicato
negli allegati all'art. 3, comma 2, lettere b) e c), della  legge  di
bilancio 2022/2024, denominati «Fondi vincolati statali e comunitari»
e «Fondi vincolati regionali». 
 
                               Art. 3. 
 
            Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno 
 
    1. Per il triennio 2022/2024 sono  autorizzati  gli  stanziamenti
continuativi e i limiti d'impegno,  secondo  quanto  riportato  nella
«Tabella degli stanziamenti continuativi  e  dei  limiti  d'impegno».
costituente l'Allegato 1 alla presente legge. 
 
                               Art. 4. 
 
                 Rifinanziamento di leggi regionali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2,  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42) per gli esercizi 2022,  2023  e  2024  e'
autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di  spesa  per  gli
importi indicati  nella  «Tabella  dei  rifinanziamenti  delle  leggi
regionali». costituente l'Allegato 2 alla presente legge. 
    2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali
precedenti sono revocate. 
 
                               Art. 5. 
 
Disposizioni in materia di entrate regionali  relative  ai  canoni  e
             proventi per l'utilizzo del demanio idrico 
 
    1. Per il triennio 2022/2024 le  entrate  regionali  relative  ai
canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di  cui  all'art.
86 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59), sono destinate per un importo  pari  ad  euro  8.736.309,97  per
l'esercizio 2022, ad euro 14.516.570,67 per  l'esercizio  2023  e  ad
euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2024, agli interventi inerenti  le
attivita' di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee,  di
tutela   delle   risorse   idriche   e   dell'assetto   idraulico   e
idrogeologico, agli interventi per la gestione delle risorse idriche,
agli  interventi  di  pronto  soccorso  in  dipendenza  di  calamita'
naturali, agli interventi per i servizi di piena e  manutenzione,  di
manutenzione  dei  porti,  degli  approdi  e  della  escavazione  dei
fondali, assistenza geni civili, assistenza  per  rischio  sismico  e
assistenza per autorita' di bacino, come analiticamente indicato  nel
raggruppamento n. 371 dell'allegato «Fondi vincolati  regionali».  di
cui all'art. 2  della  presente  legge,  fatte  salve  le  successive
determinazioni del caso. 
    2. La restante parte delle entrate regionali relative ai canoni e
ai  proventi  per  l'utilizzo  del  demanio  idrico  e  le  connesse,
eventuali maggiori entrate, sono destinate alla copertura delle spese
obbligatorie previste dal bilancio regionale 2022/2024. 
    3. Per il triennio 2022/2024 e' sospesa la disposizione di cui al
comma 44 dell'art. 1 della legge regionale 21 novembre  2008,  n.  16
(Provvedimenti urgenti e indifferibili) e ogni altra disposizione  in
contrasto con quanto disposto al comma 1. 
 
                               Art. 6. 
 
Disposizioni in materia di entrate e di spese connesse allo  scenario
                           macroeconomico 
 
    1. Alla luce dell'assegnazione, prevista in virtu' dell'emergenza
COVID-19  con  riferimento  all'esercizio  2020,  del  Fondo  per  il
finanziamento delle funzioni regionali ex art. 111 del  decreto-legge
9 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di  salute,  sostegno
al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche  sociali  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive  modifiche  ed
integrazioni,  nel   corso   dell'esercizio   2022   e'   autorizzata
l'iscrizione delle restanti assegnazioni eventualmente riconosciute a
detto titolo  dalle  competenti  Autorita'  governative,  nei  limiti
dell'importo  complessivo  di  euro  5.000.000,00,  da  destinare  al
finanziamento delle  funzioni  regionali,  fatto  comunque  salvo  il
rispetto del dispositivo della Sentenza della Corte costituzionale n.
235 del 10 novembre 2021, in materia di  ammortamento  del  disavanzo
per gli esercizi 2014 e 2015. 
    2. All'esito dell'accertamento delle maggiori  somme  di  cui  al
comma 1, nell'esercizio 2022, con  proprio  provvedimento  la  Giunta
regionale individua, nelle  forme  di  legge  e  nel  rispetto  della
normativa europea in materia di aiuti di stato,  le  funzioni  e  gli
interventi da finanziare per il corrispondente importo, con priorita'
ai  seguenti  interventi  di  spesa:  cofinanziamento  del  PSR   per
l'importo pari a 3 milioni di euro; interventi in materia di  cultura
e turismo per un importo pari ad 1 milione di euro (TSA, Borghi  piu'
belli ed altri); progetto MOVETE, sistema di trasporto funiviario per
un importo pari ad 1 milione di  euro.  Nei  limiti  delle  ulteriori
disponibilita' eventualmente accertate  sono  finanziati  i  seguenti
interventi:  cofinanziamento  di  progetti  nazionali  e  comunitari,
realizzazione   di    grandi    eventi    sportivi,    valorizzazione
dell'attivita'  del  CRUA  e  del  COTIR,   interventi   in   materia
agro-alimentare,   interventi   per    fronteggiare    il    fenomeno
dell'erosione della costa, interventi per il  sostegno  alle  imprese
della pesca che operano nel porto  di  Pescara,  partecipazione  alla
Fondazione «Di Persio-Pallotta» e finanziamento della stessa  per  un
importo annuale pari ad euro 200.000,00 e del Museo della  Perdonanza
Celestiniana  per  un  importo  annuale  pari  ad  euro   100.000,00,
gratuita' del servizio di trasporto a favore del personale  in  forza
all'esercito, valorizzazione dell'attivita' Istituto zooprofilattico,
spese necessarie al funzionamento della struttura  della  ZES  e  per
interventi di riqualificazione del patrimonio e di aree urbane, e nei
Comuni  di  Vasto  per  euro  80.000,00,  di  Francavilla  per   euro
100.000,00 ed Opi per euro 20.000,00 per interventi  di  manutenzione
straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche  attraverso
opere  funzionali  alla  valorizzazione  del  patrimonio  ambientale,
edilizio, viario, culturale, artistico  o  religioso;  interventi  di
valorizzazione,  fruizione  sentieri  e   rifugi   nel   comprensorio
turistico del Voltigno per un importo pari ad euro  200.000,00;  euro
150.00,00 all'Istituto tecnico superiore di Ortona  per  l'avviamento
ai corsi di formazione per il  personale  ferroviario  specializzato;
contributo per progettazione, organizzazione e  attuazione  di  corsi
formativi  per  preparatore  treno  e  agente   di   condotta.   Allo
stanziamento delle somme  si  provvede  con  apposite  variazioni  di
bilancio. 
 
                               Art. 7. 
 
Istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione
                     dell'entrata e della spesa 
 
    1. E' previsto  nella  Missione  20,  Programma  3,  un  apposito
stanziamento finalizzato  dall'accantonamento  della  spesa  per  gli
esercizi 2022, 2023 e  2024,  denominato  «Accantonamento  risorse  a
fronte  di  programmazione  politica  fiscale  di   riduzione   tasse
regionali», dell'importo pari di euro 8.608.399,51 per  l'anno  2022,
di euro 4.188.870,98 per l'anno 2023  e  di  euro  13.210.756,89  per
l'anno 2024. 
    2.  Con  specifico  provvedimento  di  Giunta   regionale   sara'
costituita una Commissione composta da  esperti  interni  ed  esterni
all'ente, senza oneri  per  l'ente,  con  lo  scopo  di  proporre  al
Consiglio regionale, nel termine del 31 dicembre 2023,  una  proposta
finalizzata ad una rivisitazione delle aliquote fiscali regionali. 
 
                               Capo II 
 
                       Ulteriori disposizioni 
 
                               Art. 8. 
 
                        Pareggio di Bilancio 
 
    1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali  previsti  per  il
rispetto del pareggio di  bilancio,  la  Giunta  regionale  definisce
apposite direttive per i singoli dipartimenti mediante assunzione  di
provvedimenti,   qualora   dai   monitoraggi   periodici    dovessero
evidenziarsi situazioni di criticita' e cio' anche  con  riguardo  al
limite di cui all'art. 1, commi 779 e ss., della  legge  27  dicembre
2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). 
 
                               Art. 9. 
 
Modifiche alle leggi regionali  91/1994,  6/1999,  49/2013,  10/2018,
                               23/2021 
 
    1. Alla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto
agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n.
390) sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo il comma 2 dell'art. 1 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. La regione svolge il ruolo di ente di programmazione,
di indirizzo, di coordinamento,  di  direttiva,  di  vigilanza  e  di
controllo in materia di diritto allo studio universitario.». 
      b) dopo il comma 2 dell'art. 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis.  La  regione,   nell'erogazione   di   eventuali   ed
eccezionali misure a sostegno degli studenti  universitari  residenti
in Abruzzo, iscritti ad atenei  italiani  ed  appartenenti  a  nuclei
familiari in condizioni di disagio economico, si avvale del  supporto
delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di cui
all'art. 3.». 
    2. Alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in  materia
di tasse automobilistiche regionali), dopo il comma  10  dell'art.  2
sono aggiunti i seguenti: 
      «10-bis.  La  regione  stabilisce  in  relazione   alla   tassa
automobilistica    regionale    che    l'accertamento    dell'omesso,
insufficiente  o  tardivo  versamento  della  tassa   automobilistica
regionale  e'  contestuale  all'irrogazione  delle  sanzioni  e   dei
relativi accessori e puo' essere effettuato: 
        a) mediante iscrizione a ruolo, senza  previa  contestazione,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo  18  dicembre
1997,  n.  472  (Disposizioni  generali  in   materia   di   sanzioni
amministrative  per  le  violazioni  di  norme  tributarie,  a  norma
dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); 
        b)   mediante    ordinanza    ingiunzione,    senza    previa
contestazione, emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile  1910,  n.
639  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni  di  legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). 
      10-ter.  La  Giunta  regionale,  con   propria   deliberazione,
esercita la facolta' di cui  al  comma  10-bis  e  ne  stabilisce  la
decorrenza.». 
    3. Alla legge regionale 18 dicembre 2013, n.  49  (Riconoscimento
di Treglio «Paese dell'Affresco», di Azzinano di Tossicia e Casoli di
Atri «Paese dipinto») sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il titolo e' sostituito  dal  seguente:  «Riconoscimento  di
Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano  di  Tossicia,  Casoli  di
Atri "Paese dipinto" e Villa Illi di Colledara "Paese della storia  e
della memoria"»; 
      b) dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 2  e'  aggiunta  la
seguente: 
        «c-bis) in considerazione della valenza internazionale  della
manifestazione "I muri raccontano ... L'Unita' d'Italia" riconosce  a
Villa Illi di Colledara (TE) la qualifica di "Paese  della  Storia  e
della Memoria"». 
    4. Alla legge regionale  22  maggio  2018,  n.  10  (Disposizioni
urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili),  all'art.
3 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Interventi
inerenti   manifestazioni   sportive   di   livello   nazionale    ed
internazionale e sponsorizzazioni». 
      b) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: 
        «3-ter. Al fine di promuovere l'immagine dell'Abruzzo  in  un
contesto  sportivo  e  sociale,  la  regione,  per  il  tramite   del
Dipartimento regionale competente in materia, puo' attivare forme  di
sponsorizzazione di atleti e squadre sportive regionali. 
        3-quater. Le sponsorizzazioni di  cui  al  comma  3-ter  sono
rivolte a societa' professionistiche e  dilettantistiche,  nonche'  a
singoli  atleti,  quali  giovani  promesse  e  atleti   paraolimpici,
riconosciuti quali esponenti o maggiori esponenti a livello regionale
nella disciplina praticata, anche in  relazione  alla  partecipazione
delle relative squadre o dei singoli atleti a competizioni di livello
nazionale o internazionale. 
        3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione  dei  commi
3-ter e 3-quater si  fa  fronte  nei  limiti  degli  stanziamenti  di
bilancio.». 
    5. Alla legge regionale 29 novembre 2021, n. 23 (Disposizioni per
l'attuazione del  principio  di  leale  collaborazione,  disposizioni
finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti  e  ulteriori
disposizioni), dopo il comma 7 dell'art. 35 e' aggiunto, in fine,  il
seguente: 
      «7-bis. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  non  si
applicano ai titoli autorizzativi gia' rilasciati  alla  data  del  2
dicembre 2021.». 
 
                              Art. 10. 
 
Misure straordinarie in  favore  della  Deputazione  teatrale  Teatro
                         Marrucino di Chieti 
 
    1. Nel rispetto  di  quanto  disposto  nel  paragrafo  2.6  della
Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto  di  Stato  di
cui  all'art.  107,  paragrafo  1,  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione Europea (2016/C262/01) e  in  deroga  a  quanto  disposto
dall'art.  25  della  legge  regionale  23  dicembre  2014,   n.   46
(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione  Abruzzo
derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia    all'Unione    europea.
Disposizioni per l'attuazione della direttiva  n.  2011/24/UE,  della
direttiva n. 2011/62/UE, nonche' per l'applicazione  del  regolamento
(UE) n. 717/2013, del regolamento (CE) n. 1069/2009, del  regolamento
(CE) n. 852/2004, del regolamento (UE) n. 234/2011,  del  regolamento
(UE) n. 1169/2011, del regolamento (UE) n. 609/2013, del  regolamento
(CE) n. 2023/2006 e del regolamento (CE)  n.  282/2008.  Disposizioni
per l'attuazione della normativa europea  sugli  aiuti  di  Stato  in
materia culturale. (Legge europea regionale 2014)) e dall'art. 3  del
D.P.G.R. n. 2/2014, e' concesso per gli anni 2022,  2023  e  2024  un
contributo annuo pari ad euro 300.000,00 per spese  di  funzionamento
in favore della Deputazione teatrale Teatro Marrucino di Chieti quale
«Teatro lirico di tradizione». 
    2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad
euro 300.000,00 annui, e' apportata la seguente variazione in termini
di'  competenza  e  cassa  al  Bilancio  di  previsione   finanziario
2022-2024: 
      a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1,
capitolo  61656/1  denominato  «Contributo  straordinario  al  Teatro
Marrucino di Chieti» per euro  300.000,00  per  ciascuno  degli  anni
2022, 2023 e 2024; 
      b) in diminuzione  parte  Spesa:  Missione  20,  Programma  03,
Titolo 1, per euro 300.000,00 per ciascuno degli anni  2022,  2023  e
2024. 
 
                              Art. 11. 
 
              Concessione di credito all'ADSU di Chieti 
 
    1. E' autorizzata una concessione  di  credito,  nella  forma  di
concessione di finanziamento, all'Azienda per il diritto allo  studio
di Chieti per euro 900.000,00 finalizzata ad assicurare la  copertura
finanziaria, per l'esercizio 2022, dell'avvio  dei  cicli  finanziari
relativi agli stati di avanzamento lavori per la realizzazione  delle
residenze universitarie ubicate nelle citta'  di  Chieti  e  Pescara,
derivanti,  rispettivamente,  dalla  riconversione  dell'ex   caserma
Pierantoni e dell'ex complesso denominato Ferrhotel. 
    2. Il finanziamento  e'  restituito  entro  l'esercizio  2022  in
ragione dei trasferimenti che l'Azienda di cui al comma  1  ricevera'
dallo Stato  a  valere  sui  finanziamenti  concessi  per  lo  scopo.
All'atto della concessione del finanziamento  l'Azienda  beneficiaria
provvede alla iscrizione del debito sul proprio bilancio ed  approva,
con atto del consiglio di amministrazione, il  piano  finanziario  di
rimborso dello stesso coerente con il piano finanziario approvato con
atto della Giunta regionale con il quale si dispone il  trasferimento
delle risorse finanziarie. 
    3.  Per  le  finalita'  del  presente   articolo   e'   istituito
nell'esercizio 2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024,
alla Missione 04, Programma 04, Titolo 2, il  capitolo  di  spesa  da
denominare «Fondo per la concessione di un finanziamento per  l'avvio
dei lavori per  la  realizzazione  di  residenze  universitarie»  con
dotazione di euro 900.000,00  ed  al  Titolo  5,  Tipologia  300,  il
capitolo di entrata da denominare «Fondo per  la  concessione  di  un
finanziamento  per  l'avvio  dei  lavori  per  la  realizzazione   di
residenze universitarie - reintroito somme», con  dotazione  di  euro
900.000,00. 
 
                              Art. 12. 
 
Assegnazione  Fondi  vincolati  per  spese   tecniche   realizzazione
               residenze universitarie Chieti-Pescara 
 
    1. Per il rifinanziamento  delle  spese  tecniche  relative  alla
realizzazione delle residenze  universitarie  presso  la  ex  Caserma
Pietrantoni di Chieti e presso la struttura ex Ferrhotel di  Pescara,
all'Azienda per il diritto agli studi universitari Chieti/Pescara  e'
riconosciuto  un  trasferimento  di  importo  complessivo   di   euro
1.200.000,00,   erogato    nell'ammontare    di    euro    500.000,00
nell'esercizio 2022 e di euro 700.000,00 nell'esercizio 2023. 
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1  si  provvede
con gli appositi stanziamenti a valere  sul  bilancio  di  previsione
2022-2024. 
 
                              Art. 13. 
 
Fondo per la sussidiarieta' per il terzo settore e modifica  all'art.
                 19 della legge regionale n. 1/2021 
 
    1. Al fine di sostenere gli enti del terzo settore  operanti  sul
territorio regionale, gravemente danneggiati  dalla  crisi  economica
derivante  dall'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  la  Regione
Abruzzo istituisce un fondo  di  sussidiarieta'  per  la  concessione
diretta di contributi per il funzionamento  di  tutti  gli  enti  del
terzo settore di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117
(Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106) comprese le associazioni  sportive
dilettantistiche operanti sul territorio regionale, nel rispetto  dei
principi  stabiliti  dallo  statuto  e  dalla  normativa  statale  di
riferimento ed in particolare dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
    2. I contributi di cui al comma  1  sono  concessi  nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato. 
    3. Con deliberazione dell'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio
regionale sono  stabiliti  criteri  e  modalita'  di  erogazione  dei
contributi di cui al comma 1. 
    4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
provvede il Servizio  segreteria  del  Presidente,  Affari  generali,
Stampa e comunicazione del Consiglio regionale. 
    5. Il fondo di sussidiarieta' di cui al comma 1 ha una  dotazione
iniziale, per l'anno 2022, di euro 10.000,00,  la  cui  copertura  e'
assicurata con le risorse iscritte sul capitolo  11102,  Missione  1,
Programma 1, titolo 1 del Bilancio di previsione 2022-2024. 
    6. Al comma 32 dell'art. 19  della  legge  regionale  20  gennaio
2021, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023  della  Regione  Abruzzo  (Legge  di
stabilita' regionale 2021)) le parole «per il solo  anno  2020»  sono
sostituite con le seguenti: «per i soli anni 2020 e 2021». 
 
                              Art. 14. 
 
Contributo straordinario al  Comune  di  Vasto  per  l'esecuzione  di
  lavori di adeguamento e messa a norma dello stadio comunale Aragona 
 
    1. La Regione Abruzzo concede al  Comune  di  Vasto,  per  l'anno
2022, un contributo  straordinario  per  l'esecuzione  di  lavori  di
adeguamento e messa a norma dello stadio  comunale  Aragona  per  una
spesa prevista di euro 200.000,00. 
    2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa  fronte  con  le
risorse di apposito e nuovo  stanziamento  denominato  «Contributo  a
favore del Comune di Vasto per l'esecuzione di lavori di  adeguamento
e messa a norma dello stadio comunale Aragona», istituito nella parte
spesa del bilancio di  previsione  pluriennale  2022-2024,  esercizio
2022,  Missione  06  «Politiche  giovanili  sport  e  tempo  libero»,
Programma 01 «Sport  e  tempo  libero»,  Titolo  2  «Spese  in  conto
capitale», con stanziamento di euro 200.000,00. 
    3. Alla copertura degli oneri finanziari di cui  al  comma  1  si
provvede con riduzione della spesa per l'ammontare di euro 200.000,00
a valere sulle risorse di cui alla Missione 20, Programma 03,  Titolo
1, dell'esercizio 2022. 
 
                              Art. 15. 
 
Istituzione Fondo per il  rifinanziamento  delle  leggi  regionali  e
                delle funzioni regionali fondamentali 
 
    1.  Per  il  rifinanziamento  delle  leggi  regionali  e  per  il
finanziamento  delle   funzioni   regionali   fondamentali   di   cui
all'Allegato 3, nello stato di previsione della spesa  dell'esercizio
2022 e' autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato «Fondo per il
rifinanziamento delle leggi  regionali  e  delle  funzioni  regionali
fondamentali», di un importo complessivo pari ad euro 8.678.000,00. 
    2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si  provvede  con
le  risorse  derivanti  dall'accertamento  delle   maggiori   entrate
tributarie ed  extratributarie,  ovvero  dai  trasferimenti  erariali
compensativi per l'esercizio 2022, ovvero ancora dalle maggiori stime
di entrata disponibili, per il menzionato  ammontare  complessivo  di
euro 8.678.000,00. 
    3. All'esito dell'accertamento,  ovvero  dell'assegnazione  delle
somme, ovvero maggiori stime di cui al comma  2,  sono  apportate  le
necessarie variazioni al bilancio di previsione 2022. 
 
                              Capo III 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
                              Art. 16. 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di  cui
alla presente legge trovano copertura finanziaria  con  la  legge  di
bilancio 2022/2024. 
 
                              Art. 17. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022. 
    Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 62/1 del
30 dicembre 2021, ha approvato la presente legge. 
 
                                               Il Presidente: Sospiri 
    (Omissis).