Art. 2 Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato in euro 28.360.000, per l'anno 2021, e fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 2021/2023 nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita'), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese di investimento). 2. Al finanziamento dell'onere di cui all'art. 1 si provvede, per l'anno 2021, con le seguenti modalita': a) riduzione del fondo accantonato a copertura delle minori entrate, per euro 15.000.000, di cui agli articoli 4 e 37 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della regione per il triennio 2021/2023), Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti); b) riduzione del contributo al risanamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), per euro 7.130.000, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti); c) riduzione, per euro 1.200.000, dell'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'art. 14, della legge regionale n. 15/2021, Missione 14 (Sviluppo economico e competitivita'), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti); d) riduzione, per euro 1.730.000, delle spese nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 3 (Spese per incremento attivita' finanziarie), a valere sui trasferimenti al fondo di dotazione della Gestione speciale presso Finaosta S.p.a.; e) riduzione, per euro 1.120.000, delle spese nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti), a valere sugli stanziamenti previsti per l'imposta sugli spettacoli; f) iscrizione di una maggiore entrata, gia' accertata e incassata nel bilancio regionale, per l'anno 2021, per proventi da dividendi di societa' a partecipazione regionale, per euro 2.180.000, al Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 400 (Altre entrate da redditi da capitale). 3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.