Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione  della  presente
legge e' determinato in euro 28.360.000, per l'anno 2021, e fa carico
nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  della  Regione
2021/2023 nella Missione 10 (Trasporti  e  diritto  alla  mobilita'),
Programma  02  (Trasporto  pubblico  locale),  Titolo  2  (Spese   di
investimento). 
  2. Al finanziamento dell'onere di cui all'art. 1 si  provvede,  per
l'anno 2021, con le seguenti modalita': 
    a) riduzione del  fondo  accantonato  a  copertura  delle  minori
entrate, per euro 15.000.000, di cui agli articoli 4 e 37 della legge
regionale  16  giugno  2021,  n.  15  (Assestamento  al  bilancio  di
previsione della Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  per
l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al
protrarsi  dell'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19   e   primo
provvedimento di variazione al bilancio di previsione  della  regione
per il triennio 2021/2023), Missione  20  (Fondi  e  accantonamenti),
Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti); 
    b) riduzione del contributo al risanamento della finanza pubblica
di cui all'art. 1, comma 877, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), per euro  7.130.000,
Missione 20 (Fondi e accantonamenti),  Programma  03  (Altri  fondi),
Titolo 1 (Spese correnti); 
    c) riduzione, per euro 1.200.000,  dell'autorizzazione  di  spesa
per gli interventi di cui  all'art.  14,  della  legge  regionale  n.
15/2021, Missione 14 (Sviluppo economico e competitivita'), Programma
01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti); 
    d) riduzione, per euro 1.730.000, delle spese  nella  Missione  1
(Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione),  Programma   03
(Gestione economica, finanziaria, programmazione  e  provveditorato),
Titolo 3 (Spese per incremento attivita' finanziarie), a  valere  sui
trasferimenti al fondo di dotazione della  Gestione  speciale  presso
Finaosta S.p.a.; 
    e) riduzione, per euro 1.120.000, delle spese  nella  Missione  1
(Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione),  Programma   03
(Gestione economica, finanziaria, programmazione  e  provveditorato),
Titolo 1 (Spese correnti), a valere sugli stanziamenti  previsti  per
l'imposta sugli spettacoli; 
    f) iscrizione di una maggiore entrata, gia' accertata e incassata
nel bilancio regionale, per l'anno 2021, per proventi da dividendi di
societa' a partecipazione regionale, per euro 2.180.000, al Titolo  3
(Entrate extratributarie), Tipologia 400 (Altre entrate da redditi da
capitale). 
  3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale  e'
autorizzata ad apportare,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.