Art. 4 
  1.  Dopo  l'art.  22  del  decreto  del  Presidente  della   giunta
provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, e' inserito
il seguente art. 22-bis: 
    «Art. 22-bis (Assegnazione dell'agevolazione in caso  di  decesso
del richiedente). - 1.  In  caso  di  decesso  del  richiedente  dopo
l'ammissione  all'agevolazione  edilizia,  ma  prima  che   inizi   a
decorrere il vincolo sociale  di  cui  all'art.  62  della  legge,  e
qualora il richiedente,  al  momento  del  decesso,  risultasse  gia'
intavolato presso l'Ufficio del Libro fondiario quale proprietario  o
usufruttuario dell'abitazione oggetto della  domanda,  l'agevolazione
puo' essere trascritta a favore dei successori ai sensi dell'art.  69
della legge. Per i successori di eta' minore ai cinque  anni  non  e'
richiesto il requisito di cui all'art. 45, comma 1, lettera a), della
legge. Nel caso in cui  i  successori  siano  componenti  del  nucleo
familiare ammesso all'agevolazione insieme alla persona deceduta, per
tali persone si prescinde dal controllo dei requisiti. 
  2.  In  caso  di  decesso   del   richiedente   dopo   l'ammissione
all'agevolazione edilizia, ma prima che inizi a decorrere il  vincolo
sociale di cui all'art. 62 della legge, e qualora il richiedente,  al
momento del decesso, non fosse ancora intavolato presso l'Ufficio del
Libro fondiario quale proprietario  o  usufruttuario  dell'abitazione
oggetto della domanda, l'agevolazione puo' essere trascritta a favore
dei  componenti  del  nucleo  familiare  indicati  nella  domanda  di
agevolazione  edilizia  che  diventino  proprietari  o   usufruttuari
dell'alloggio. Per  tali  persone  si  prescinde  dal  controllo  dei
requisiti.»