Art. 4 1. Dopo l'art. 22 del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, e' inserito il seguente art. 22-bis: «Art. 22-bis (Assegnazione dell'agevolazione in caso di decesso del richiedente). - 1. In caso di decesso del richiedente dopo l'ammissione all'agevolazione edilizia, ma prima che inizi a decorrere il vincolo sociale di cui all'art. 62 della legge, e qualora il richiedente, al momento del decesso, risultasse gia' intavolato presso l'Ufficio del Libro fondiario quale proprietario o usufruttuario dell'abitazione oggetto della domanda, l'agevolazione puo' essere trascritta a favore dei successori ai sensi dell'art. 69 della legge. Per i successori di eta' minore ai cinque anni non e' richiesto il requisito di cui all'art. 45, comma 1, lettera a), della legge. Nel caso in cui i successori siano componenti del nucleo familiare ammesso all'agevolazione insieme alla persona deceduta, per tali persone si prescinde dal controllo dei requisiti. 2. In caso di decesso del richiedente dopo l'ammissione all'agevolazione edilizia, ma prima che inizi a decorrere il vincolo sociale di cui all'art. 62 della legge, e qualora il richiedente, al momento del decesso, non fosse ancora intavolato presso l'Ufficio del Libro fondiario quale proprietario o usufruttuario dell'abitazione oggetto della domanda, l'agevolazione puo' essere trascritta a favore dei componenti del nucleo familiare indicati nella domanda di agevolazione edilizia che diventino proprietari o usufruttuari dell'alloggio. Per tali persone si prescinde dal controllo dei requisiti.»