Art. 5 
  1.  Dopo  l'art.  38  del  decreto  del  Presidente  della   giunta
provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, e' inserito
il seguente art. 38-bis: 
    «Art. 38-bis (Deroga in caso di separazione  o  divorzio  davanti
all'ufficiale di stato civile).  -  1.  Nei  casi  di  separazione  o
divorzio tramite accordo  concluso  davanti  all'ufficiale  di  stato
civile ai sensi dell'art. 45-bis,  comma  2-bis,  lettera  d),  della
legge, la deroga di cui al comma 2 dello stesso articolo  si  applica
solo qualora il trasferimento della proprieta', della  comproprieta',
del diritto a vita  di  usufrutto  o  di  abitazione  sull'abitazione
all'ex coniuge avvenga entro  un  anno  dalla  data  dell'accordo  di
separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli  effetti
civili del matrimonio.»