Art. 5 1. Dopo l'art. 38 del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 e successive modifiche, e' inserito il seguente art. 38-bis: «Art. 38-bis (Deroga in caso di separazione o divorzio davanti all'ufficiale di stato civile). - 1. Nei casi di separazione o divorzio tramite accordo concluso davanti all'ufficiale di stato civile ai sensi dell'art. 45-bis, comma 2-bis, lettera d), della legge, la deroga di cui al comma 2 dello stesso articolo si applica solo qualora il trasferimento della proprieta', della comproprieta', del diritto a vita di usufrutto o di abitazione sull'abitazione all'ex coniuge avvenga entro un anno dalla data dell'accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.»