Art. 3 1. Il comma 3 dell'art. 35 del decreto del Presidente della provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico la larghezza dei corridoi non deve essere inferiore a 1,50 m. In tutti gli altri casi, la larghezza minima e' di 1,10 m. All'interno delle unita' immobiliari residenziali la larghezza del corridoio non deve essere inferiore a 1,00 m.».