Art. 3 
  1. Il comma  3  dell'art.  35  del  decreto  del  Presidente  della
provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive  modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
    «3. Negli edifici  pubblici  e  privati  aperti  al  pubblico  la
larghezza dei corridoi non deve essere inferiore a 1,50 m.  In  tutti
gli altri casi, la larghezza minima e' di 1,10 m.  All'interno  delle
unita' immobiliari residenziali la larghezza del corridoio  non  deve
essere inferiore a 1,00 m.».