(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
              Adige n. 40/Sez. gen. del 7 ottobre 2021) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale  del  21  settembre
2021, n. 813; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
  1. Dopo l'art. 16 del decreto  del  Presidente  della  Provincia  8
luglio 2013, n. 19, e successive modifiche, e' inserito  il  seguente
art. 16-bis: 
    «Art. 16-bis (Profilazione genetica dei cani). - 1. A partire dal
1°  gennaio  2022  le  persone  proprietarie  o  detentrici  di  cani
residenti o domiciliate in Provincia  di  Bolzano  devono  provvedere
alla  loro  identificazione  tramite  l'apposizione  del   mezzo   di
identificazione elettronica previsto dalle disposizioni vigenti e  la
profilazione genetica. La registrazione del cane nell'anagrafe  degli
animali di affezione di cui all'art. 6 della legge deve riportare  il
numero del suo microchip e le informazioni sul suo profilo  genetico.
Per i cani che a tale data sono gia'  registrati,  la  determinazione
del profilo genetico deve avvenire entro il 31 dicembre 2023. 
    2. Per la determinazione del profilo genetico del cane, chi ne e'
proprietario o detentore deve far eseguire un tampone buccale  da  un
medico veterinario di cui al comma 4. 
    3. Nel caso in cui, per razza o eta' del cane da testare, non  si
possa eseguire il tampone buccale, i  medici  veterinari  di  cui  al
comma 4 possono effettuare, in alternativa, un prelievo ematico. 
    4. Il tampone buccale o il prelievo ematico puo' essere  eseguito
o presso medici veterinari liberi professionisti accreditati o presso
il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria  dell'Alto  Adige.  Ai
fini del presente regolamento, per accreditati si intendono i  medici
veterinari liberi professionisti autorizzati dal  direttore  o  dalla
direttrice competente del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria
dell'Alto  Adige  ad  eseguire  l'identificazione  tramite  mezzi  di
identificazione elettronica  e  la  registrazione  degli  animali  da
affezione. 
    5. I medici veterinari di cui al comma 4  conservano  i  campioni
prelevati  alla  temperatura  di  refrigerazione  prescritta   e   li
consegnano entro tre giorni a uno dei laboratori  pubblici  nazionali
preposti allo svolgimento di attivita' di analisi  per  il  controllo
ufficiale  in  materia  veterinaria.   I   campioni   devono   essere
accompagnati da una scheda  appositamente  predisposta  dal  Servizio
veterinario dell'Azienda sanitaria  dell'Alto  Adige  per  l'anagrafe
degli animali di affezione,  in  cui  sono  riportati  i  dati  della
persona proprietaria o che detiene il cane, i dati del microchip e il
segnalamento del cane. 
    6. La metodica da utilizzare per la profilazione  genetica  viene
stabilita dal Servizio veterinario provinciale secondo le indicazioni
ministeriali e sulla base della comprovata valenza scientifica  delle
metodiche disponibili. 
    7. I  dati  del  profilo  genetico  devono  essere  trasmessi  al
Servizio veterinario  dell'Azienda  sanitaria  dell'Alto  Adige,  nel
formato  utile  all'inserimento  nell'anagrafe   degli   animali   di
affezione. 
    8. Ai fini del completamento della  registrazione  ai  sensi  del
comma 1, chi e' proprietario o detentore di un cane  gia'  registrato
con il solo numero di microchip, in alternativa all'effettuazione  di
uno dei test di cui ai commi 2  e  3,  puo'  presentare  i  dati  del
profilo  genetico  di  cui  gia'  dispone,  a   condizione   che   la
profilazione genetica sia avvenuta con la metodica prevista ai  sensi
del comma 6. 
    9. I costi  della  profilazione  genetica  sono  a  carico  della
persona che detiene o e' proprietaria del cane. 
    10. Gli enti locali, gli enti pubblici  e  le  forze  dell'ordine
possono presentare campioni biologici ai laboratori di cui  al  comma
5, competenti per la profilazione genetica, e possono successivamente
chiedere al Servizio  veterinario  dell'Azienda  sanitaria  dell'Alto
Adige la correlazione dei dati con quelli inseriti nella  banca  dati
dell'anagrafe degli animali di affezione. La correlazione fra i  dati
e' finalizzata all'esercizio di funzioni  istituzionali  e  non  puo'
essere richiesta da soggetti  diversi  da  quelli  di  cui  sopra.  I
relativi costi sono a carico del soggetto richiedente.».