Art. 10 Restituzione 1. Dopo la liquidazione della borsa di studio viene accertata d'ufficio presso la scuola competente la frequenza di almeno il 75 percento delle giornate scolastiche. 2. Dopo la liquidazione della borsa di studio viene inoltre verificato lo status di convittrice/convittore o di semiconvittrice/semiconvittore per almeno il 75 percento delle giornate scolastiche. 3. Le alunne e gli alunni che non abbiano raggiunto le percentuali minime di cui ai commi 1 e 2 dovranno restituire per intero la borsa di studio assegnata. 4. Dovranno restituire all'amministrazione provinciale solo l'importo della borsa di studio corrispondente al periodo che non hanno trascorso fuori famiglia per motivi di studio le alunne e gli alunni che non abbiano raggiunto la percentuale minima di cui al comma 2 per uno dei seguenti motivi: a) malattia; b) cambio scuola che rende inutile la permanenza fuori famiglia; c) solamente per alunne e alunni delle scuole secondarie di II grado o di un corso di formazione professionale: cambio da alunna o alunno ad apprendista. 5. Le somme da restituire sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione della borsa di studio.