Art. 10 
 
                            Restituzione 
 
  1. Dopo la liquidazione  della  borsa  di  studio  viene  accertata
d'ufficio presso la scuola competente la frequenza di  almeno  il  75
percento delle giornate scolastiche. 
  2. Dopo  la  liquidazione  della  borsa  di  studio  viene  inoltre
verificato    lo    status    di    convittrice/convittore    o    di
semiconvittrice/semiconvittore  per  almeno  il  75  percento   delle
giornate scolastiche. 
  3. Le alunne e gli alunni che non abbiano raggiunto le  percentuali
minime di cui ai commi 1 e 2 dovranno restituire per intero la  borsa
di studio assegnata. 
  4.  Dovranno  restituire   all'amministrazione   provinciale   solo
l'importo della borsa di studio corrispondente  al  periodo  che  non
hanno trascorso fuori famiglia per motivi di studio le alunne  e  gli
alunni che non abbiano raggiunto la  percentuale  minima  di  cui  al
comma 2 per uno dei seguenti motivi: 
    a) malattia; 
    b) cambio scuola che rende inutile la permanenza fuori famiglia; 
    c) solamente per alunne e alunni delle scuole  secondarie  di  II
grado o di un corso di formazione professionale: cambio da  alunna  o
alunno ad apprendista. 
  5. Le somme da restituire sono maggiorate  degli  interessi  legali
decorrenti dalla data di erogazione della borsa di studio.