Art. 11 Controlli e sanzioni 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, l'amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande ammesse al concorso, idonei controlli a campione per verificare la veridicita' delle dichiarazioni. 2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio, effettuato avvalendosi di un apposito programma informatico. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'ufficio provinciale competente puo' disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie. 4. Qualora dai controlli emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni o l'omissione di informazioni dovute, la persona dichiarante perde, ai sensi dell'art. 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, il diritto al vantaggio economico ottenuto con il provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. In tali casi trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dalla citata disposizione nonche' le diposizioni dell'art. 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 e successive modifiche, che prevedono il pagamento degli interessi legali sulla somma da restituire, decorrenti dalla data di erogazione del vantaggio economico. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.