Art. 11 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. Ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  della  legge  provinciale  22
ottobre  1993,  n.  17  e  successive  modifiche,   l'amministrazione
provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande  ammesse
al  concorso,  idonei  controlli  a  campione   per   verificare   la
veridicita' delle dichiarazioni. 
  2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio,
effettuato avvalendosi di un apposito programma informatico. 
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma  1,  l'ufficio  provinciale
competente puo' disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie. 
  4. Qualora dai controlli emerga la non  veridicita'  del  contenuto
delle dichiarazioni o l'omissione di informazioni dovute, la  persona
dichiarante perde, ai sensi dell'art. 2-bis della  legge  provinciale
22 ottobre  1993,  n.  17  e  successive  modifiche,  il  diritto  al
vantaggio economico ottenuto con il provvedimento emanato sulla  base
della predetta violazione.  In  tali  casi  trovano  applicazione  le
sanzioni amministrative previste dalla citata disposizione nonche' le
diposizioni dell'art. 9, comma 5, della legge provinciale 29  gennaio
2002, n. 1 e successive modifiche, che prevedono il  pagamento  degli
interessi legali sulla somma da restituire, decorrenti dalla data  di
erogazione del vantaggio economico.  Resta  salva  l'applicazione  di
eventuali sanzioni penali.