Art. 12 Protezione dei dati personali 1. Gli interventi di cui al presente regolamento comportano il trattamento dei seguenti dati personali, appartenenti alle categorie di interessati di seguito specificate: a) dati personali comuni: 1) dati identificativi e anagrafici dell'alunna o dell'alunno richiedente la borsa di studio, dell'esercente la responsabilita' genitoriale (in caso di minorenni) e dei componenti del nucleo familiare di base dell'alunna o dell'alunno; 2) dati relativi alla situazione economica dell'alunna o dell'alunno richiedente la borsa di studio e dei componenti del suo nucleo familiare di base; b) categorie particolari di dati: 1) dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'alunna o dell'alunno richiedente la borsa di studio; 2) informazioni relative al permesso di soggiorno o riferite allo status di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE, in quanto idonee a rivelare dati relativi alla salute, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o dati relativi a condanne penali e reati delle alunne e degli alunni richiedenti la borsa di studio. 2. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e' lecito per l'amministrazione provinciale nel perseguimento delle finalita' di pubblico interesse di promozione del diritto allo studio ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 e successive modifiche. Il trattamento delle categorie particolari di dati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo e' consentito per le attivita' di assegnazione e liquidazione delle borse di studio nonche' di controllo dei presupposti per la concessione delle stesse e nel perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in combinato disposto con l'art. 2-sexies, comma 2, lettere l), m), e bb), e con l'art. 2-octies, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. 3. La raccolta dei dati avviene direttamente presso la persona interessata. 4. I dati oggetto del trattamento possono essere comunicati a scuole o ad altre amministrazioni pubbliche o enti nell'ambito dello svolgimento delle attivita' di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento. 5. Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei principi di limitazione della finalita' e di minimizzazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in sede di acquisizione della documentazione attestante i requisiti e le condizioni il cui accertamento e' indispensabile per l'erogazione della borsa di studio ai sensi degli articoli da 3 a 6 del presente regolamento e in sede di controllo ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento stesso, anche avvalendosi di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurano la riservatezza, l'integrita' e la disponibilita' dei dati. 6. L'amministrazione provinciale, in qualita' di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un adeguato livello di sicurezza, avendo riguardo al contesto, alle specifiche finalita' del trattamento, alla tipologia dei dati personali trattati, alle categorie di persone interessate, come anche al rischio di varia probabilita' e gravita' per i diritti delle persone interessate. 7. I dati personali sono trattati in modo corretto e trasparente e non possono essere utilizzati per finalita' diverse o comunque incompatibili con le finalita' per cui sono stati raccolti o richiesti, salva la possibilita' di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca. 8. I dati oggetto del trattamento sono conservati per il tempo necessario a conseguire le finalita' per cui sono trattati, fatti salvi i termini fissati dalla legge per la conservazione documentale. 9. Il trattamento non e' basato su un processo decisionale automatizzato.