Art. 12 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
  1. Gli interventi di cui  al  presente  regolamento  comportano  il
trattamento dei seguenti dati personali, appartenenti alle  categorie
di interessati di seguito specificate: 
    a) dati personali comuni: 
      1) dati identificativi e anagrafici dell'alunna  o  dell'alunno
richiedente la borsa di  studio,  dell'esercente  la  responsabilita'
genitoriale (in caso  di  minorenni)  e  dei  componenti  del  nucleo
familiare di base dell'alunna o dell'alunno; 
      2)  dati  relativi  alla  situazione  economica  dell'alunna  o
dell'alunno richiedente la borsa di studio e dei componenti  del  suo
nucleo familiare di base; 
    b) categorie particolari di dati: 
      1) dati idonei a rivelare lo  stato  di  salute  dell'alunna  o
dell'alunno richiedente la borsa di studio; 
      2) informazioni relative al permesso di  soggiorno  o  riferite
allo status di rifugiata o rifugiato o di protezione  sussidiaria  ai
sensi della direttiva 2011/95/UE, in quanto idonee  a  rivelare  dati
relativi alla  salute,  l'origine  razziale  o  etnica,  le  opinioni
politiche, le convinzioni religiose o dati relativi a condanne penali
e reati delle alunne e degli alunni richiedenti la borsa di studio. 
  2. Il trattamento dei dati personali comuni  di  cui  al  comma  1,
lettera a), del presente articolo  e'  lecito  per  l'amministrazione
provinciale nel perseguimento delle finalita' di  pubblico  interesse
di promozione del diritto allo studio ai sensi degli articoli 1, 2  e
5  della  legge  provinciale  31  agosto  1974,  n.  7  e  successive
modifiche. Il trattamento delle categorie particolari di dati di  cui
al comma 1, lettera b), del presente articolo e'  consentito  per  le
attivita' di  assegnazione  e  liquidazione  delle  borse  di  studio
nonche' di controllo dei presupposti per la concessione delle  stesse
e nel perseguimento delle finalita' di rilevante  interesse  pubblico
di cui all'art. 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
in combinato disposto con l'art. 2-sexies, comma 2, lettere l), m), e
bb), e con l'art. 2-octies,  comma  5,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. 
  3. La raccolta dei dati  avviene  direttamente  presso  la  persona
interessata. 
  4. I dati oggetto  del  trattamento  possono  essere  comunicati  a
scuole o ad altre amministrazioni pubbliche o enti nell'ambito  dello
svolgimento delle attivita' di controllo di cui agli articoli 10 e 11
del presente regolamento. 
  5. Il trattamento  dei  dati  viene  effettuato  nel  rispetto  dei
principi di limitazione della finalita' e di  minimizzazione  di  cui
all'art. 5, paragrafo 1, lettere b) e c),  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
in sede di acquisizione della documentazione attestante i requisiti e
le condizioni il cui accertamento e' indispensabile per  l'erogazione
della borsa di studio ai sensi degli articoli da 3 a 6  del  presente
regolamento e in sede di controllo ai sensi degli articoli  10  e  11
del  regolamento  stesso,  anche   avvalendosi   di   piattaforme   o
applicazioni   informatiche   che   assicurano    la    riservatezza,
l'integrita' e la disponibilita' dei dati. 
  6. L'amministrazione  provinciale,  in  qualita'  di  titolare  del
trattamento,  adotta  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate  a
garantire un  adeguato  livello  di  sicurezza,  avendo  riguardo  al
contesto, alle specifiche finalita' del trattamento,  alla  tipologia
dei dati personali trattati, alle categorie di  persone  interessate,
come anche al rischio di varia probabilita' e gravita' per i  diritti
delle persone interessate. 
  7. I dati personali sono trattati in modo corretto e trasparente  e
non possono  essere  utilizzati  per  finalita'  diverse  o  comunque
incompatibili  con  le  finalita'  per  cui  sono  stati  raccolti  o
richiesti, salva la possibilita' di utilizzo  in  forma  aggregata  o
comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca. 
  8. I dati oggetto del trattamento  sono  conservati  per  il  tempo
necessario a conseguire le finalita' per  cui  sono  trattati,  fatti
salvi i termini fissati dalla legge per la conservazione documentale. 
  9.  Il  trattamento  non  e'  basato  su  un  processo  decisionale
automatizzato.