Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) scuola: una scuola primaria o secondaria di I o II grado o un corso di formazione professionale a tempo pieno della durata minima di cinque mesi, di seguito denominato corso di formazione professionale; b) anno scolastico: l'anno scolastico per il quale si presenta la domanda di borsa di studio; c) giornate scolastiche: giornate dell'anno scolastico; d) convittrici e convittori: alunne e alunni di una scuola che durante l'anno scolastico alloggiano fuori famiglia per motivi di studio (in convitto, collegio e simili o in appartamenti privati a pagamento); e) semiconvittrici e semiconvittori: alunne e alunni di una scuola che, durante l'anno scolastico, soddisfano per almeno tre giorni settimanali i seguenti requisiti (non puo' trattarsi di scuola a tempo pieno): 1) permanenza nel convitto dal termine delle lezioni (eccetto i giorni in cui hanno luogo lezioni pomeridiane) fino alle ore 17,00 sotto sorveglianza pedagogica organizzata; 2) assunzione di almeno un pasto al giorno nel convitto; 3) partecipazione a un'attivita' pedagogica organizzata d'insegnamento e di tempo libero.