Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) scuola: una scuola primaria o secondaria di I o II grado o  un
corso di formazione professionale a tempo pieno della  durata  minima
di  cinque  mesi,  di  seguito   denominato   corso   di   formazione
professionale; 
    b) anno scolastico: l'anno scolastico per il quale si presenta la
domanda di borsa di studio; 
    c) giornate scolastiche: giornate dell'anno scolastico; 
    d) convittrici e convittori: alunne e alunni di  una  scuola  che
durante l'anno scolastico alloggiano fuori  famiglia  per  motivi  di
studio (in convitto, collegio e simili o in  appartamenti  privati  a
pagamento); 
    e) semiconvittrici e  semiconvittori:  alunne  e  alunni  di  una
scuola che, durante l'anno  scolastico,  soddisfano  per  almeno  tre
giorni settimanali i seguenti requisiti (non puo' trattarsi di scuola
a tempo pieno): 
      1) permanenza nel convitto dal termine delle lezioni (eccetto i
giorni in cui hanno luogo lezioni pomeridiane) fino  alle  ore  17,00
sotto sorveglianza pedagogica organizzata; 
      2) assunzione di almeno un pasto al giorno nel convitto; 
      3)  partecipazione  a   un'attivita'   pedagogica   organizzata
d'insegnamento e di tempo libero.