Art. 4 Cittadinanza e residenza 1. Le alunne e gli alunni possono beneficiare della borsa di studio se sono: a) cittadine o cittadini di Stati membri dell'Unione europea, oppure; b) cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che sono in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in Italia, o persone che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante «Norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta», e che di conseguenza sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani, oppure; c) cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti di lungo periodo, che hanno la residenza anagrafica in provincia di Bolzano.