Art. 4 
 
                      Cittadinanza e residenza 
 
  1. Le alunne e gli alunni possono beneficiare della borsa di studio
se sono: 
    a) cittadine o cittadini di  Stati  membri  dell'Unione  europea,
oppure; 
    b) cittadine o cittadini di  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea che sono  in  possesso  del  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo in Italia, o persone che hanno ottenuto
il  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  o   di   protezione
sussidiaria  ai  sensi  della  direttiva  2011/95/UE  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  13  dicembre  2011,  recante  «Norme
sull'attribuzione, a  cittadini  di  paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della  protezione
riconosciuta», e che di conseguenza sono equiparati alle cittadine  e
ai cittadini italiani, oppure; 
    c) cittadine o cittadini di  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea con permesso di soggiorno, ma non per soggiornanti  di  lungo
periodo, che hanno la residenza anagrafica in provincia di Bolzano.