Art. 7 
 
                            Cumulabilita' 
 
  1. Le borse di studio di  cui  al  presente  regolamento  non  sono
cumulabili con altre borse di studio ne' con altri vantaggi economici
concessi allo stesso scopo  da  istituzioni  o  enti  pubblici  o  da
istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche. 
  2. In caso di concessione, per lo stesso  anno  scolastico  per  il
quale e' stata assegnata una borsa  di  studio  di  cui  al  presente
regolamento, di  un'ulteriore  borsa  di  studio  o  altro  vantaggio
economico  di  cui  al  comma  1,  l'alunna  interessata  o  l'alunno
interessato dovra' scegliere il vantaggio economico  di  cui  intende
beneficiare e rinunciare all'altro vantaggio economico concesso.