Art. 7 Cumulabilita' 1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre borse di studio ne' con altri vantaggi economici concessi allo stesso scopo da istituzioni o enti pubblici o da istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche. 2. In caso di concessione, per lo stesso anno scolastico per il quale e' stata assegnata una borsa di studio di cui al presente regolamento, di un'ulteriore borsa di studio o altro vantaggio economico di cui al comma 1, l'alunna interessata o l'alunno interessato dovra' scegliere il vantaggio economico di cui intende beneficiare e rinunciare all'altro vantaggio economico concesso.