(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 29 prile 2022) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; Visti l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), dello Statuto; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR) e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'); Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); Visto il decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale «PIT» con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 64 «Norme per il governo del territorio»); Considerato quanto segue: 1. L'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) rappresentano una opportunita' storica, in termini di risorse previste, per sanare i danni economici e sociali causati dalla crisi pandemica dovuta dalla diffusione del virus SARS-COV-2 e accompagnare il Paese, rafforzando l'economia, in un percorso di transizione ecologica e ambientale maggiormente solidale e sostenibile; 2. Il Governo stima che gli investimenti previsti dal PNRR e dal PNC possano avere un impatto significativo sulle principali variabili macroeconomiche tanto che, nel 2026, l'anno in cui e' prevista la conclusione di suddetti piani, e' previsto un incremento del prodotto interno lordo di 3,6 punti percentuali rispetto all'andamento tendenziale, mentre nell'ultimo triennio dell'orizzonte temporale (2024 - 2026), viene previsto un incremento dell'occupazione di 3,2 punti percentuali; 3. Ai fini dell'attuazione del PNRR, il Governo ha predisposto uno schema di governance del medesimo Piano che prevede una struttura di coordinamento centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne supervisiona l'attuazione ed e' responsabile dell'invio delle richieste di pagamento alla Commissione europea, mentre le amministrazioni territoriali sono responsabili di singoli investimenti anche mediante la titolarita' di specifiche progettualita' in qualita' di soggetti attuatori; 4. Al fine di consentire un'efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi previsti nei diversi settori interessati dalle previsioni del PNRR o del PNC, qualora questi incidano sull'assetto del territorio, comportando variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica, e' opportuno procedere ad uno snellimento delle tempistiche che caratterizzano le ordinarie procedure amministrative legate al governo del territorio; 5. Con la presente legge la Regione Toscana definisce, per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle misure previste dal PNRR e dal PNC, una disciplina speciale per gli interventi ivi previsti, stabilendo la semplificazione dei procedimenti relativi all'approvazione delle varianti agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica, qualora i progetti da realizzare siano individuati dal PNRR o dal PNC; 6. Essa dispone altresi' un'ulteriore misura di semplificazione stabilendo che, nel caso in cui la realizzazione di opere diverse da quelle pubbliche o di pubblica utilita', finanziate totalmente o parzialmente dal PNRR o dal PNC, comporti la necessita' di variare gli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, si possa procedere ad effettuare le varianti, nel rispetto delle norme procedurali previste dal titolo II della legge regionale n. 65/2014, in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234 della medesima legge regionale n. 65/2014; 7. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure e velocizzare i tempi di attuazione della specifica disciplina ivi prevista, indispensabile per avviare l'iter procedimentale di attuazione degli interventi individuati dal PNRR o dal PNC, e' necessario prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Disposizioni di semplificazione per l'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC). 1. Nel caso in cui la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' oggetto di finanziamento totale o parziale da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) richieda variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l'amministrazione procedente convoca una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'opera stessa, chiedendo altresi' l'attivazione della procedura di variante automatica. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'). 2. Ai fini di cui al comma 1, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) e' data notizia della indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto e lo stesso e' pubblicato sul sito dei soggetti istituzionali coinvolti. I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro i successivi quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel B.U.R.T.. Tale termine e' esteso a trenta giorni nel caso in cui sia necessaria l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio. Le osservazioni sono riportate in conferenza di servizi, nell'ambito della quale i soggetti competenti si esprimono motivatamente entro i successivi quindici giorni. L'approvazione del progetto in sede di conferenza dei servizi costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e, ove necessario, vincolo preordinato all'esproprio. Tali varianti assumono efficacia in seguito alla deliberazione del consiglio comunale con la quale si prende atto della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi. 3. Nella deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 2 sono indicati i tempi di esecuzione e le eventuali prescrizioni necessarie per lo svolgimento dei lavori, tenendo conto delle tempistiche previste per l'attuazione del PNRR o del PNC. 4. Ad eccezione dei casi di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), qualora le varianti di cui al comma 1 comportino nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, l'amministrazione procedente, prima di convocare la conferenza dei servizi di cui al comma 1, richiede il pronunciamento positivo della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della medesima legge regionale n. 65/2014. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il parere si intende reso in senso favorevole. 5. Le varianti consentono esclusivamente la realizzazione dell'opera di cui al comma 1.