(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23  del
                           29 prile 2022) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; 
  Visti l'art. 4, comma 1, lettere l), m),  n),  o),  v),  z),  dello
Statuto; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza; 
  Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione  della  valutazione  del  Piano  per  la   ripresa   e
resilienza   dell'Italia   (PNRR)   e   notificata   all'Italia   dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del  14  luglio
2021; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di espropriazione per pubblica utilita'); 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  legge  6
luglio 2002, n. 137); 
  Visto il decreto legislativo  2  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e  prime  misure  di  rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108; 
  Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in  materia
di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto
ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA»  e  di
autorizzazione unica ambientale «AUA»); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Vista la deliberazione del Consiglio  regionale  della  Toscana  27
marzo 2015, n. 37  (Atto  di  integrazione  del  piano  di  indirizzo
territoriale «PIT» con valenza di piano  paesaggistico.  Approvazione
ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2015,  n.  64
«Norme per il governo del territorio»); 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti  complementari  (PNC)
rappresentano  una  opportunita'  storica,  in  termini  di   risorse
previste, per sanare i danni economici e sociali causati dalla  crisi
pandemica dovuta dalla diffusione del virus SARS-COV-2 e accompagnare
il Paese, rafforzando  l'economia,  in  un  percorso  di  transizione
ecologica e ambientale maggiormente solidale e sostenibile; 
    2. Il Governo stima che gli investimenti previsti dal PNRR e  dal
PNC possano avere un impatto significativo sulle principali variabili
macroeconomiche tanto che, nel 2026, l'anno in  cui  e'  prevista  la
conclusione di suddetti piani, e' previsto un incremento del prodotto
interno  lordo  di  3,6  punti  percentuali  rispetto   all'andamento
tendenziale, mentre  nell'ultimo  triennio  dell'orizzonte  temporale
(2024 - 2026), viene previsto un incremento dell'occupazione  di  3,2
punti percentuali; 
    3. Ai fini dell'attuazione del PNRR, il  Governo  ha  predisposto
uno schema di governance del medesimo Piano che prevede una struttura
di coordinamento centrale presso il Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  che  ne  supervisiona  l'attuazione  ed   e'   responsabile
dell'invio delle richieste di  pagamento  alla  Commissione  europea,
mentre le amministrazioni territoriali sono responsabili  di  singoli
investimenti   anche   mediante   la   titolarita'   di    specifiche
progettualita' in qualita' di soggetti attuatori; 
    4. Al fine di consentire un'efficace,  tempestiva  ed  efficiente
realizzazione  degli  interventi   previsti   nei   diversi   settori
interessati dalle previsioni del  PNRR  o  del  PNC,  qualora  questi
incidano sull'assetto del  territorio,  comportando  variazioni  agli
strumenti  della  pianificazione  territoriale  o   urbanistica,   e'
opportuno  procedere  ad  uno  snellimento  delle   tempistiche   che
caratterizzano  le  ordinarie  procedure  amministrative  legate   al
governo del territorio; 
    5. Con la presente legge la Regione  Toscana  definisce,  per  il
tempo strettamente necessario all'attuazione  delle  misure  previste
dal PNRR e dal PNC, una disciplina speciale per  gli  interventi  ivi
previsti, stabilendo la  semplificazione  dei  procedimenti  relativi
all'approvazione delle varianti agli strumenti  della  pianificazione
territoriale o urbanistica, qualora i progetti  da  realizzare  siano
individuati dal PNRR o dal PNC; 
    6. Essa dispone altresi' un'ulteriore misura  di  semplificazione
stabilendo che, nel caso in cui la realizzazione di opere diverse  da
quelle pubbliche o di  pubblica  utilita',  finanziate  totalmente  o
parzialmente dal PNRR o dal PNC, comporti la  necessita'  di  variare
gli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, si  possa
procedere  ad  effettuare  le  varianti,  nel  rispetto  delle  norme
procedurali previste dal titolo II della legge regionale n.  65/2014,
in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 222, 228,  229,  230,
231, 232, 233 e 234 della medesima legge regionale n. 65/2014; 
    7. Al fine di consentire la  semplificazione  delle  procedure  e
velocizzare i tempi di  attuazione  della  specifica  disciplina  ivi
prevista,  indispensabile  per  avviare  l'iter   procedimentale   di
attuazione degli interventi  individuati  dal  PNRR  o  dal  PNC,  e'
necessario prevedere l'entrata in  vigore  della  presente  legge  il
giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni di semplificazione  per  l'approvazione  delle  varianti
  agli strumenti di pianificazione  territoriale  e  urbanistica  per
  l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  o
  del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC). 
 
  1. Nel caso in cui la  realizzazione  di  un'opera  pubblica  o  di
pubblica utilita' oggetto di finanziamento totale o parziale da parte
del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  o  del  Piano
nazionale degli investimenti complementari (PNC) richieda  variazioni
agli  strumenti  di  pianificazione   territoriale   e   urbanistica,
l'amministrazione procedente convoca una conferenza  dei  servizi  ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso ai documenti  amministrativi)  sulla  base  del  progetto  di
fattibilita'  tecnica  ed  economica  dell'opera  stessa,   chiedendo
altresi' l'attivazione della procedura di variante automatica.  Resta
ferma l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e  16
del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di espropriazione per pubblica utilita'). 
  2. Ai fini di cui  al  comma  1,  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Toscana (B.U.R.T.) e'  data  notizia  della  indizione  della
conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto e lo stesso e'
pubblicato sul sito dei soggetti istituzionali coinvolti. I  soggetti
interessati  possono  presentare  osservazioni  entro  i   successivi
quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso  nel  B.U.R.T..  Tale
termine e' esteso a trenta giorni nel  caso  in  cui  sia  necessaria
l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio.  Le  osservazioni
sono riportate in conferenza di servizi, nell'ambito  della  quale  i
soggetti competenti si esprimono  motivatamente  entro  i  successivi
quindici giorni. L'approvazione del progetto in  sede  di  conferenza
dei servizi costituisce variante  agli  strumenti  di  pianificazione
territoriale e urbanistica e,  ove  necessario,  vincolo  preordinato
all'esproprio. Tali  varianti  assumono  efficacia  in  seguito  alla
deliberazione del consiglio comunale con  la  quale  si  prende  atto
della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi. 
  3. Nella deliberazione del consiglio comunale di  cui  al  comma  2
sono indicati i tempi  di  esecuzione  e  le  eventuali  prescrizioni
necessarie  per  lo  svolgimento  dei  lavori,  tenendo  conto  delle
tempistiche previste per l'attuazione del PNRR o del PNC. 
  4. Ad eccezione dei casi di cui all'art. 25, comma 2,  della  legge
regionale  10  novembre  2014,  n.  65  (Norme  per  il  governo  del
territorio), qualora le varianti di cui al comma 1  comportino  nuovo
impegno di suolo non edificato fuori  dal  perimetro  del  territorio
urbanizzato, l'amministrazione  procedente,  prima  di  convocare  la
conferenza dei servizi di cui al comma 1, richiede il  pronunciamento
positivo della conferenza di  copianificazione  di  cui  all'art.  25
della medesima legge regionale n.  65/2014.  Decorso  inutilmente  il
termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il  parere
si intende reso in senso favorevole. 
  5.  Le  varianti   consentono   esclusivamente   la   realizzazione
dell'opera di cui al comma 1.