Art. 2 
 
           Disciplina in materia di valutazioni ambientali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in  materia  ambientale),  con  riferimento  alle
varianti di cui all'art. 1, comma 1,  ferma  restando  l'applicazione
della disciplina in materia  di  valutazione  di  impatto  ambientale
(VIA), la valutazione ambientale strategica (VAS) non  e'  necessaria
per la localizzazione delle singole opere.