Art. 2 Disciplina in materia di valutazioni ambientali 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con riferimento alle varianti di cui all'art. 1, comma 1, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), la valutazione ambientale strategica (VAS) non e' necessaria per la localizzazione delle singole opere.