Art. 3 Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per opere diverse da quelle pubbliche o di pubblica utilita' previste dal PNRR o dal PNC. 1. Nel caso in cui la realizzazione di opere diverse da quelle pubbliche o di pubblica utilita' di cui all'art. 1, oggetto di finanziamento totale o parziale da parte del PNRR o del PNC, comporti varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, tali varianti sono consentite in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234 della legge regionale n. 65/2014. 2. Alle varianti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal titolo II della legge regionale n. 65/2014.