Art. 3 
 
Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e  urbanistica
  per opere diverse  da  quelle  pubbliche  o  di  pubblica  utilita'
  previste dal PNRR o dal PNC. 
 
  1. Nel caso in cui la realizzazione  di  opere  diverse  da  quelle
pubbliche o di pubblica  utilita'  di  cui  all'art.  1,  oggetto  di
finanziamento totale o parziale da parte del PNRR o del PNC, comporti
varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,
tali varianti sono consentite in deroga alle limitazioni di cui  agli
articoli 222, 228,  229,  230,  231,  232,  233  e  234  della  legge
regionale n. 65/2014. 
  2. Alle varianti di cui al comma 1  si  applicano  le  disposizioni
previste dal titolo II della legge regionale n. 65/2014.