(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  n. 24 del
                           6 maggio 2022) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere c), l) e m), dello Statuto; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo  sviluppo
della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale
di percorribilita' ciclistica); 
  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 12 maggio
2021 (Modalita' attuative delle disposizioni relative alla figura del
mobility manager); 
  Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n.  55  (Istituzione  del
piano regionale integrato  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
«PRIIM». Modifiche alla legge regionale  n.  88/1998  in  materia  di
attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla  legge
regionale n. 42/1998 in materia di trasporto  pubblico  locale,  alla
legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio,  alla
legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale); 
  Vista la legge regionale 6  giugno  2012,  n.  27  (Interventi  per
favorire lo sviluppo della mobilita' ciclistica); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione  della
cultura   e   della    pratica    delle    attivita'    sportive    e
ludico-motorie-ricreative e modalita' di affidamento  degli  impianti
sportivi); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018); 
  Vista la  legge  regionale  28  dicembre  2021,  n.  55  (Legge  di
stabilita' per l'anno 2022); 
  Visto  il  parere  favorevole  con  raccomandazioni  espresso   dal
Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 novembre 2021; 
  Considerato quanto segue: 
  1. La Regione Toscana con legge regionale n. 27/2012, nel  rispetto
delle disposizioni nazionali in materia, ha proceduto a  dettare  una
disciplina organica in merito agli interventi finalizzati a  favorire
lo  sviluppo  della  mobilita'  ciclistica   sull'intero   territorio
toscano; 
  2. A distanza di quasi dieci  anni  dall'entrata  in  vigore  della
legge regionale n.  27/2012,  si  rende  opportuno  procedere  ad  un
aggiornamento della  stessa,  sia  per  adeguarla  alla  sopravvenuta
normativa nazionale, sia per introdurre nuovi elementi  ed  obiettivi
finalizzati a promuovere in modo sempre piu'  efficace  la  mobilita'
sostenibile; 
  3. Per quanto attiene all'adeguamento alla sopravvenuta  disciplina
nazionale, si rende necessario tenere conto del nuovo  quadro,  anche
di programmazione, delineato dalla legge  n.  2/2018,  aggiornando  i
contenuti del piano  regionale  e  della  pianificazione  degli  enti
locali,  introducendo  anche  specifici   riferimenti   alla   Citta'
metropolitana di Firenze; 
  4. Per quanto attiene, invece, ai contenuti di merito,  si  ritiene
opportuno aggiornare  alcune  previsioni  della  legge  regionale  in
parola con le finalita', in particolare, di rendere piu' incisivo  il
raggiungimento  di  specifici  obiettivi  di   ripartizione   modale;
aggiornare  ed  implementare   la   definizione   di   ciclostazione,
favorendone  la  realizzazione;  incentivare,  in  coerenza  con   le
disposizioni  nazionali,  lo  sviluppo   del   mobility   management;
promuovere  il  servizio  di  condivisione   delle   biciclette,   la
realizzazione di aree a priorita' ciclabile e di parcheggi nei pressi
dei luoghi pubblici di maggiore interesse;  favorire  ed  incentivare
una gestione coordinata degli interventi di manutenzione dei percorsi
e dei tracciati, con particolare riferimento a  quelli  di  interesse
regionale; 
  5. Si ritiene opportuno,  infine,  in  coerenza  con  le  finalita'
complessive  della  presente  legge  introdurre  una  modifica   alla
disciplina regionale sul governo del territorio, di  cui  alla  legge
regionale n. 65/2014, con  specifico  riferimento  alle  disposizioni
relative al piano strutturale, al fine di disporre  che  quest'ultimo
debba prevedere, tra i  propri  contenuti,  anche  gli  obiettivi  in
termini di infrastrutture  e  servizi  finalizzati  a  promuovere  la
mobilita' sostenibile e, in particolare, la mobilita' ciclistica; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                             Finalita'. 
        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 27/2012 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2012  e'
inserito il seguente: 
    «1-bis. La Regione Toscana persegue altresi'  lo  sviluppo  della
mobilita' sostenibile promuovendo l'utilizzo  della  bicicletta  come
mezzo di trasporto  sia  per  le  esigenze  quotidiane,  sia  per  le
attivita' sportive e turistico-ricreative, mediante il raggiungimento
di specifici obiettivi di ripartizione modale.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 1  della  legge  regionale  n.  27/2012  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Gli obiettivi di cui al comma 1 e 1-bis sono  definiti  dallo
strumento di programmazione di cui all'art. 3.».