(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 6 maggio 2022) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere c), l) e m), dello Statuto; Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica); Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 12 maggio 2021 (Modalita' attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager); Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' «PRIIM». Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale); Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilita' ciclistica); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attivita' sportive e ludico-motorie-ricreative e modalita' di affidamento degli impianti sportivi); Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018); Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilita' per l'anno 2022); Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 novembre 2021; Considerato quanto segue: 1. La Regione Toscana con legge regionale n. 27/2012, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia, ha proceduto a dettare una disciplina organica in merito agli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo della mobilita' ciclistica sull'intero territorio toscano; 2. A distanza di quasi dieci anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 27/2012, si rende opportuno procedere ad un aggiornamento della stessa, sia per adeguarla alla sopravvenuta normativa nazionale, sia per introdurre nuovi elementi ed obiettivi finalizzati a promuovere in modo sempre piu' efficace la mobilita' sostenibile; 3. Per quanto attiene all'adeguamento alla sopravvenuta disciplina nazionale, si rende necessario tenere conto del nuovo quadro, anche di programmazione, delineato dalla legge n. 2/2018, aggiornando i contenuti del piano regionale e della pianificazione degli enti locali, introducendo anche specifici riferimenti alla Citta' metropolitana di Firenze; 4. Per quanto attiene, invece, ai contenuti di merito, si ritiene opportuno aggiornare alcune previsioni della legge regionale in parola con le finalita', in particolare, di rendere piu' incisivo il raggiungimento di specifici obiettivi di ripartizione modale; aggiornare ed implementare la definizione di ciclostazione, favorendone la realizzazione; incentivare, in coerenza con le disposizioni nazionali, lo sviluppo del mobility management; promuovere il servizio di condivisione delle biciclette, la realizzazione di aree a priorita' ciclabile e di parcheggi nei pressi dei luoghi pubblici di maggiore interesse; favorire ed incentivare una gestione coordinata degli interventi di manutenzione dei percorsi e dei tracciati, con particolare riferimento a quelli di interesse regionale; 5. Si ritiene opportuno, infine, in coerenza con le finalita' complessive della presente legge introdurre una modifica alla disciplina regionale sul governo del territorio, di cui alla legge regionale n. 65/2014, con specifico riferimento alle disposizioni relative al piano strutturale, al fine di disporre che quest'ultimo debba prevedere, tra i propri contenuti, anche gli obiettivi in termini di infrastrutture e servizi finalizzati a promuovere la mobilita' sostenibile e, in particolare, la mobilita' ciclistica; Approva la presente legge: Art. 1 Finalita'. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 27/2012 1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2012 e' inserito il seguente: «1-bis. La Regione Toscana persegue altresi' lo sviluppo della mobilita' sostenibile promuovendo l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attivita' sportive e turistico-ricreative, mediante il raggiungimento di specifici obiettivi di ripartizione modale.». 2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2012 e' sostituito dal seguente: «2. Gli obiettivi di cui al comma 1 e 1-bis sono definiti dallo strumento di programmazione di cui all'art. 3.».