Art. 10 Relazione al Consiglio regionale. Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 27/2012 1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 27/2012 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Relazione al Consiglio regionale). - 1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la relazione presentata annualmente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 2/2018.».