Art. 10 
 
                  Relazione al Consiglio regionale. 
    Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 27/2012 
 
  1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 27/2012  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 9-bis (Relazione al  Consiglio  regionale). -  1.  La  Giunta
regionale trasmette al Consiglio regionale  la  relazione  presentata
annualmente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi
dell'art. 11, comma 2, della legge n. 2/2018.».