Art. 2 
 
                        Obiettivi strategici. 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 27/2012 
 
  1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
27/2012 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) la creazione di  una  rete  di  ciclostazioni  quali  centri,
dotati  di  servizi  di  informazione  all'utenza,  per  il  deposito
custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale  servizio
di noleggio, da realizzarsi in  prossimita'  di  aeroporti,  stazioni
ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane e  di  stazioni  di
mezzi di trasporto  marittimi,  fluviali  e  lacustri,  per  favorire
l'intermodalita' tra bicicletta e altri mezzi di trasporto.». 
  2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale
n. 27/2012 e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto
per le  esigenze  quotidiane,  anche  mediante  la  realizzazione  di
ciclostazioni,  di  parcheggi  e  di  box  per   le   biciclette   da
realizzarsi, in particolare, in  zone  limitrofe  ai  servizi  ed  ai
luoghi pubblici di maggiore interesse;». 
  3. Dopo la lettera c-bis) del  comma  2  dell'art.  2  della  legge
regionale n. 27/2012 e' aggiunta la seguente: 
    «c-ter) promuovere la presenza e l'utilizzo del bikesharing quale
servizio di condivisione delle biciclette;». 
  4. Dopo la lettera c-ter) del  comma  2  dell'art.  2  della  legge
regionale n. 27/2012 e' aggiunta la seguente: 
    «c-quater) promuovere, in raccordo con i biciplan dei  comuni  di
cui  all'art.  4,  comma  1,  la  realizzazione  di   interventi   di
moderazione del traffico e di  aree  a  priorita'  ciclabile  tese  a
connettere  ed  integrare  i  percorsi  ciclabili   all'interno   dei
quartieri e dei centri abitati con le isole ambientali, le «zone 30»,
le  aree  pedonali,  le  zone  residenziali  e  le  zone  a  traffico
limitato.». 
    5. All'inizio del comma 3 dell'art. 2 della  legge  regionale  n.
27/2012 sono inserite le parole: «La Regione favorisce»,  e  dopo  le
parole:  «manufatti  stradali»  sono   inserite   le   seguenti:   «e
ferroviari».