Art. 2 Obiettivi strategici. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 27/2012 1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 27/2012 e' sostituita dalla seguente: «d) la creazione di una rete di ciclostazioni quali centri, dotati di servizi di informazione all'utenza, per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio, da realizzarsi in prossimita' di aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, per favorire l'intermodalita' tra bicicletta e altri mezzi di trasporto.». 2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 27/2012 e' aggiunta la seguente: «c-bis) promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto per le esigenze quotidiane, anche mediante la realizzazione di ciclostazioni, di parcheggi e di box per le biciclette da realizzarsi, in particolare, in zone limitrofe ai servizi ed ai luoghi pubblici di maggiore interesse;». 3. Dopo la lettera c-bis) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 27/2012 e' aggiunta la seguente: «c-ter) promuovere la presenza e l'utilizzo del bikesharing quale servizio di condivisione delle biciclette;». 4. Dopo la lettera c-ter) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 27/2012 e' aggiunta la seguente: «c-quater) promuovere, in raccordo con i biciplan dei comuni di cui all'art. 4, comma 1, la realizzazione di interventi di moderazione del traffico e di aree a priorita' ciclabile tese a connettere ed integrare i percorsi ciclabili all'interno dei quartieri e dei centri abitati con le isole ambientali, le «zone 30», le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato.». 5. All'inizio del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 27/2012 sono inserite le parole: «La Regione favorisce», e dopo le parole: «manufatti stradali» sono inserite le seguenti: «e ferroviari».