Art. 3 Piano regionale della mobilita' ciclistica. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2012 1. L'art. 3 della legge regionale n. 27/2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Piano regionale della mobilita' ciclistica). - 1. Il piano regionale della mobilita' ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attivita' turistiche e ricreative nel territorio regionale. 2. Il piano regionale della mobilita' ciclistica, definito sulla base dei contenuti individuati dall'art. 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica), disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed e' redatto sulla base dei piani urbani della mobilita' sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalla citta' metropolitana, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della rete ciclabile nazionale «Bicitalia». 3. Il piano regionale della mobilita' ciclistica e' approvato con cadenza triennale nei termini e con le modalita' individuate dall'art. 5, comma 5, della legge n. 2/2018. 4. Il piano regionale della mobilita' ciclistica e' contenuto nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' «PRIIM». Modifiche alla legge regionale n. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale). 5. Il piano regionale della mobilita' ciclistica, in coerenza con gli obiettivi del PRIIM, oltre ai contenuti individuati dall'art. 5 della legge n. 2/2018: a) indica gli obiettivi di ripartizione modale dei trasporti fissando i livelli percentuali minimi da raggiungere mediante l'utilizzo della bicicletta in rapporto ai livelli di traffico complessivi; b) indica, per la mobilita' ciclistica, obiettivi di intermodalita' con i mezzi di trasporto pubblico da raggiungere, sia a livello regionale, sia locale; c) indica obiettivi e strategie per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali favorendo, in particolare, il recupero di: 1) aree di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connessi; 2) aree di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connessi; 3) argini e alzaie di fiumi, torrenti, canali e laghi, se utilizzabili, e i tracciati degli acquedotti dismessi e degli edifici ad essi connessi, ove compatibili; 4) ponti dismessi e altri manufatti stradali. 6. Nelle fasi di formazione del piano di cui al comma 1, sono sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l'utilizzo della bicicletta.».