Art. 3 
 
             Piano regionale della mobilita' ciclistica. 
      Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2012 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale  n.  27/2012  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 3 (Piano regionale della mobilita' ciclistica). - 1. Il piano
regionale della mobilita'  ciclistica  individua  gli  interventi  da
adottare  per  promuovere  l'uso  della  bicicletta  come  mezzo   di
trasporto sia per  le  esigenze  quotidiane,  sia  per  le  attivita'
turistiche e ricreative nel territorio regionale. 
  2. Il piano regionale della mobilita'  ciclistica,  definito  sulla
base dei contenuti individuati dall'art. 5  della  legge  11  gennaio
2018,  n.  2  (Disposizioni  per  lo  sviluppo  della  mobilita'   in
bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita'
ciclistica), disciplina l'intero sistema ciclabile  regionale  ed  e'
redatto sulla base dei piani urbani della mobilita' sostenibile e dei
relativi programmi e progetti presentati dai comuni  e  dalla  citta'
metropolitana, assumendo e valorizzando, quali  dorsali  delle  reti,
gli itinerari della rete ciclabile nazionale «Bicitalia». 
  3. Il piano regionale della mobilita' ciclistica e'  approvato  con
cadenza  triennale  nei  termini  e  con  le  modalita'   individuate
dall'art. 5, comma 5, della legge n. 2/2018. 
  4. Il piano regionale della mobilita' ciclistica e'  contenuto  nel
piano regionale integrato  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
(PRIIM)  di  cui  alla  legge  regionale  4  novembre  2011,  n.   55
(Istituzione del piano regionale  integrato  delle  infrastrutture  e
della mobilita' «PRIIM». Modifiche alla legge regionale n.  88/98  in
materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti  locali,
alla legge regionale n. 42/1998  in  materia  di  trasporto  pubblico
locale, alla legge regionale n. 1/2005  in  materia  di  governo  del
territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia  di  sicurezza
stradale). 
  5. Il piano regionale della mobilita' ciclistica, in  coerenza  con
gli obiettivi del PRIIM, oltre ai contenuti individuati  dall'art.  5
della legge n. 2/2018: 
    a) indica gli obiettivi  di  ripartizione  modale  dei  trasporti
fissando  i  livelli  percentuali  minimi  da  raggiungere   mediante
l'utilizzo della  bicicletta  in  rapporto  ai  livelli  di  traffico
complessivi; 
    b)  indica,   per   la   mobilita'   ciclistica,   obiettivi   di
intermodalita' con i mezzi di trasporto pubblico da raggiungere,  sia
a livello regionale, sia locale; 
    c) indica obiettivi e strategie per la riconversione in  percorsi
ciclabili e ciclopedonali favorendo, in particolare, il recupero di: 
      1) aree di  sedime  delle  tratte  ferroviarie  dismesse  o  in
disuso, e degli edifici ad esse connessi; 
      2) aree di sedime delle tratte stradali,  ivi  comprese  quelle
militari, dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connessi; 
      3) argini e alzaie di  fiumi,  torrenti,  canali  e  laghi,  se
utilizzabili, e i tracciati degli acquedotti dismessi e degli edifici
ad essi connessi, ove compatibili; 
      4) ponti dismessi e altri manufatti stradali. 
  6. Nelle fasi di formazione del piano  di  cui  al  comma  1,  sono
sentite le associazioni che promuovono in modo  specifico  l'utilizzo
della bicicletta.».