Art. 5 Mobility management. Introduzione dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 27/2012 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 27/2012 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Mobility management). - 1. La Regione Toscana, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro della transizione ecologica 12 maggio 2021 (Modalita' attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager): a) nomina il mobility manager della Regione con funzioni di supporto professionale continuativo alle attivita' di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilita' sostenibile; b) adotta il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) quale strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente. 2. Il mobility manager della Regione Toscana, in coordinamento con gli altri mobility manager aziendali e con i mobility manager d'area operanti a livello regionale, effettua annualmente il monitoraggio di quanto attuato nel territorio regionale in riferimento ai PSCL, anche al fine di promuovere azioni sinergiche finalizzate ad una continua incentivazione della mobilita' sostenibile.».