Art. 5 
 
                        Mobility management. 
    Introduzione dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 27/2012 
 
  1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 27/2012  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 4-bis (Mobility management). -  1.  La  Regione  Toscana,  in
attuazione  di  quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro   della
transizione ecologica  12  maggio  2021  (Modalita'  attuative  delle
disposizioni relative alla figura del mobility manager): 
    a) nomina il mobility  manager  della  Regione  con  funzioni  di
supporto professionale  continuativo  alle  attivita'  di  decisione,
pianificazione, programmazione, gestione e  promozione  di  soluzioni
ottimali di mobilita' sostenibile; 
    b) adotta il piano degli  spostamenti  casa-lavoro  (PSCL)  quale
strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro
del personale dipendente. 
  2. Il mobility manager della Regione Toscana, in coordinamento  con
gli altri mobility manager aziendali e con i mobility manager  d'area
operanti a livello regionale, effettua annualmente il monitoraggio di
quanto attuato nel territorio regionale in riferimento ai PSCL, anche
al fine di promuovere azioni sinergiche finalizzate ad  una  continua
incentivazione della mobilita' sostenibile.».