Art. 8 
 
                    Sviluppo delle ciclostazioni. 
        Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 27/2012 
 
  1. La rubrica dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  27/2012  e'
sostituita dalla seguente: «Sviluppo delle ciclostazioni». 
  2. Il comma 1 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  27/2012  e'
sostituito dal seguente: 
    «1.  I  comuni   sedi   di   aeroporti,   stazioni   ferroviarie,
autostazioni, stazioni  metropolitane  e  di  stazioni  di  mezzi  di
trasporto marittimi, fluviali e lacustri provvedono, all'interno o in
prossimita' delle  suddette  infrastrutture,  alla  realizzazione  di
ciclostazioni, come definite all'art. 2, comma 1, lettera d).». 
  3. Al comma 2 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  27/2012  le
parole: «stazioni ferroviarie, metropolitane  o  di  autolinee»  sono
sostituite dalle seguenti: «infrastrutture interessate».