Art. 8 Sviluppo delle ciclostazioni. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 27/2012 1. La rubrica dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2012 e' sostituita dalla seguente: «Sviluppo delle ciclostazioni». 2. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2012 e' sostituito dal seguente: «1. I comuni sedi di aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri provvedono, all'interno o in prossimita' delle suddette infrastrutture, alla realizzazione di ciclostazioni, come definite all'art. 2, comma 1, lettera d).». 3. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2012 le parole: «stazioni ferroviarie, metropolitane o di autolinee» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture interessate».