(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Toscana   n.  26
                         del 3 giugno 2022) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
   Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere 1) e n), dello Statuto; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022) e, in particolare, l'art. 1, commi 513 e 514; 
  Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n.  30  (Disciplina  delle
attivita' agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Il legislatore statale, con la legge n. 160/2019, ha  definito
l'attivita' di oleoturismo e ha disposto che per  lo  svolgimento  di
questa attivita' si applicano le  norme  statali  gia'  previste  per
l'enoturismo. Al fine di assicurare l'attuazione e l'applicazione  di
tali norme nell'ordinamento regionale, sono integrate le disposizioni
relative all'esercizio delle due attivita'; 
    2. Per agevolare l'ospitalita' di nuclei familiari con piu' figli
piccoli si modifica la  previsione  relativa  alla  possibilita',  su
richiesta del cliente, della sistemazione temporanea di  massimo  due
letti  supplementari  nelle   camere   e   nelle   unita'   abitative
indipendenti per l'alloggio di bambini di eta' non superiore a dodici
anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari; 
    3. Vengono indicate specifiche disposizioni per alcune  attivita'
agrituristiche includendo sia gli eventi promozionali per i  prodotti
aziendali certificati, sia le attivita' sociali e di servizio per  le
comunita' locali come attivita' realizzabili anche al  di  fuori  del
fondo aziendale. 
    Tali attivita',  come  gia'  le  altre  attivita'  agrituristiche
disciplinate dallo  stesso  art.  14,  se  attuate  fuori  dal  fondo
aziendale, acquistano di fatto  un  valore  aggiunto  nell'ottica  di
favorire la conoscenza  e  promozione  dei  prodotti  del  territorio
regionale tramite gli eventi promozionali e la fruizione dei  servizi
dell'agricoltura sociale; 
    4. L'esperienza  maturata  in  quest'ultimo  anno  ha  indotto  a
rivalutare le norme relative agli interventi edilizi realizzabili per
lo svolgimento dell'attivita' agrituristica disciplinati dalla  legge
regionale  10  novembre  2014,  n.  65  (Norme  per  il  Governo  del
territorio). Viene introdotta la possibilita'  di  effettuare  alcune
tipologie   di   trasferimenti   di   volumetrie   all'interno    del
medesimoterritorio comunale o all'interno della proprieta'  aziendale
la cui  superficie  sia  senza  soluzione  di  continuita'  e  ricada
parzialmente in territori di comuni confinanti; 
    5. Confermando che i requisiti strutturali, igienicosanitari e di
sicurezza per gli alloggi agrituristici sono  quelli  previsti  dalle
vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi  e  di  igiene  per  i
locali di abitazione, si interviene per chiarire  che,  nel  caso  di
alloggi  agrituristici  costituiti   da   camere   indipendenti,   e'
sufficiente la disponibilita' di camere con bagno anche  senza  altri
locali primari annessi; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                               Titolo. 
      Sostituzione del titolo della legge regionale n. 30/2003 
 
  1.  Il  titolo  della  legge  regionale  23  giugno  2003,  n.   30
(Disciplina delle attivita' agrituristiche, delle fattorie didattiche
e  dell'enoturismo  in  Toscana),   e'   sostituito   dal   seguente:
«Disciplina   delle   attivita'   agrituristiche,   delle    fattorie
didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana». 
  2. Ovunque ricorra il titolo originario della  legge  regionale  n.
30/2003 questo e' sostituito con il titolo di cui al comma 1.