(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 3 giugno 2022) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere 1) e n), dello Statuto; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e, in particolare, l'art. 1, commi 513 e 514; Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana); Considerato quanto segue: 1. Il legislatore statale, con la legge n. 160/2019, ha definito l'attivita' di oleoturismo e ha disposto che per lo svolgimento di questa attivita' si applicano le norme statali gia' previste per l'enoturismo. Al fine di assicurare l'attuazione e l'applicazione di tali norme nell'ordinamento regionale, sono integrate le disposizioni relative all'esercizio delle due attivita'; 2. Per agevolare l'ospitalita' di nuclei familiari con piu' figli piccoli si modifica la previsione relativa alla possibilita', su richiesta del cliente, della sistemazione temporanea di massimo due letti supplementari nelle camere e nelle unita' abitative indipendenti per l'alloggio di bambini di eta' non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari; 3. Vengono indicate specifiche disposizioni per alcune attivita' agrituristiche includendo sia gli eventi promozionali per i prodotti aziendali certificati, sia le attivita' sociali e di servizio per le comunita' locali come attivita' realizzabili anche al di fuori del fondo aziendale. Tali attivita', come gia' le altre attivita' agrituristiche disciplinate dallo stesso art. 14, se attuate fuori dal fondo aziendale, acquistano di fatto un valore aggiunto nell'ottica di favorire la conoscenza e promozione dei prodotti del territorio regionale tramite gli eventi promozionali e la fruizione dei servizi dell'agricoltura sociale; 4. L'esperienza maturata in quest'ultimo anno ha indotto a rivalutare le norme relative agli interventi edilizi realizzabili per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica disciplinati dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio). Viene introdotta la possibilita' di effettuare alcune tipologie di trasferimenti di volumetrie all'interno del medesimoterritorio comunale o all'interno della proprieta' aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuita' e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti; 5. Confermando che i requisiti strutturali, igienicosanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione, si interviene per chiarire che, nel caso di alloggi agrituristici costituiti da camere indipendenti, e' sufficiente la disponibilita' di camere con bagno anche senza altri locali primari annessi; Approva la presente legge: Art. 1 Titolo. Sostituzione del titolo della legge regionale n. 30/2003 1. Il titolo della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana), e' sostituito dal seguente: «Disciplina delle attivita' agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana». 2. Ovunque ricorra il titolo originario della legge regionale n. 30/2003 questo e' sostituito con il titolo di cui al comma 1.