Art. 10 
 
        Avvio delle attivita' di enoturismo e di oleoturismo. 
 Sostituzione dell'art. 22-setpies della legge regionale n. 30/2003 
 
  1. L'art. 22-setpies della legge regionale n. 30/2003 e' sostituito
dal seguente: 
    «Art.  22-septies (Avvio  delle  attivita'  di  enoturismo  e  di
oleoturismo). - 1. Possono esercitare le attivita' di enoturismo: 
      a)  l'imprenditore  agricolo,  singolo  o  associato,  di   cui
all'art.  2135  del   codice   civile   che   svolge   attivita'   di
vitivinicoltura; 
      b) i comitati di gestione delle strade del vino e  dell'olio  o
del vino riconosciute ai sensi della legge regionale 5  agosto  2003,
n. 45 (Disciplina delle strade del vino,  dell'olio  extravergine  di
oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari  di  qualita'),  e  la
federazione delle strade del vino, dell'olio e dei sapori di Toscana; 
      c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle  quali
i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la  produzione,
la lavorazione e la commercializzazione del vino; 
      d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione  geografica  e
indicazione geografica. 
    2. Possono esercitare le attivita' di oleoturismo: 
      a)  l'imprenditore  agricolo,  singolo  o  associato,  di   cui
all'art. 2135 del codice civile che svolge attivita' di  olivicoltura
e produzione di olio extra-vergine di oliva; 
      b) i comitati di gestione delle strade del vino e  dell'olio  o
dell'olio, riconosciute ai sensi della legge regionale  n. 45/2003  e
la federazione delle strade del  vino,  dell'olio  e  dei  sapori  di
Toscana; 
      c) gli oleifici sociali cooperativi ed i loro consorzi ai quali
i soci conferiscono i prodotti dei propri oliveti per la  produzione,
la lavorazione e la commercializzazione  dell'olio  extra-vergine  di
oliva; 
      d) i consorzi di tutela delle denominazioni di origine  (DO)  e
indicazione geografica  protetta  (IGP)  dell'olio  extra-vergine  di
oliva. 
    3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2,  che  intendono  avviare  le
attivita'  di  enoturismo  e  di  oleoturismo,  sono  soggetti   alla
presentazione, mediante STAR. della SCIA allo SUAP del comune in  cui
si esercita l'attivita'. Il  modello  della  SCIA  e'  approvato  con
decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale. 
    4. Nel caso in cui l'attivita' di enoturismo e di oleoturismo sia
attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore  provvede  agli
adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della  DU
A e della SCIA. 
    5. Le attivita' di enoturismo e di oleoturismo non possono essere
esercitate dai soggetti di cui all'art. 8, comma 1, lettere  b),  c),
d) ed e).».