Art. 10 Avvio delle attivita' di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell'art. 22-setpies della legge regionale n. 30/2003 1. L'art. 22-setpies della legge regionale n. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 22-septies (Avvio delle attivita' di enoturismo e di oleoturismo). - 1. Possono esercitare le attivita' di enoturismo: a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'art. 2135 del codice civile che svolge attivita' di vitivinicoltura; b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell'olio o del vino riconosciute ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualita'), e la federazione delle strade del vino, dell'olio e dei sapori di Toscana; c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino; d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica. 2. Possono esercitare le attivita' di oleoturismo: a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'art. 2135 del codice civile che svolge attivita' di olivicoltura e produzione di olio extra-vergine di oliva; b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell'olio o dell'olio, riconosciute ai sensi della legge regionale n. 45/2003 e la federazione delle strade del vino, dell'olio e dei sapori di Toscana; c) gli oleifici sociali cooperativi ed i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri oliveti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell'olio extra-vergine di oliva; d) i consorzi di tutela delle denominazioni di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IGP) dell'olio extra-vergine di oliva. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che intendono avviare le attivita' di enoturismo e di oleoturismo, sono soggetti alla presentazione, mediante STAR. della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l'attivita'. Il modello della SCIA e' approvato con decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale. 4. Nel caso in cui l'attivita' di enoturismo e di oleoturismo sia attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DU A e della SCIA. 5. Le attivita' di enoturismo e di oleoturismo non possono essere esercitate dai soggetti di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e).».