Art. 11 Requisiti per lo svolgimento delle attivita' di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell'art. 22-octies della legge regionale n. 30/2003 1. L'art. 22-octies della legge regionale n. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 22-octies (Requisiti per lo svolgimento delle attivita' di enoturismo e di oleoturismo). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' di enoturismo e di oleoturismo e' necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola); b) attestato di frequenza con profitto rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacita' professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della legge regionale n. 45/2007; c) diploma o laurea in materie agrarie; d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo) per l' enoturismo o iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini ai sensi dell'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 (Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva), per l'oleoturismo; e) dichiarazione di aver svolto attivita' in ambito vitivinicolo o olivicoleico nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attivita' di enoturismo o di oleoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell'attivita' stessa; f) attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione avente a oggetto l'attivita' vitivinicola o olivoleica organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica. Nel caso di corsi di formazione avente per oggetto tutte e due le attivita' la durata minima e' settantacinque ore.».