Art. 11 
 
Requisiti per lo svolgimento  delle  attivita'  di  enoturismo  e  di
  oleoturismo. Sostituzione dell'art. 22-octies della legge regionale
  n. 30/2003 
 
  1. L'art. 22-octies della legge regionale n. 30/2003 e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 22-octies (Requisiti per lo svolgimento delle attivita'  di
enoturismo e di oleoturismo). - 1. Per lo svolgimento delle attivita'
di enoturismo e di oleoturismo e' necessaria la presenza del titolare
dell'azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio  delegato  o
di un  dipendente  delegato  o  di  un  collaboratore  esterno.  Tali
soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio
ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
    a) qualifica di  imprenditore  agricolo  professionale  (IAP)  ai
sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme  in  materia
di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola); 
    b) attestato di frequenza con profitto rilasciato a seguito di un
percorso formativo obbligatorio per il  conseguimento  del  requisito
della capacita' professionale necessario per la qualifica di  IAP  ai
sensi della legge regionale n. 45/2007; 
    c) diploma o laurea in materie agrarie; 
    d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129
(Ordinamento della  professione  di  enologo)  per  l'  enoturismo  o
iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli  oli  di
oliva vergini e extravergini ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  3
agosto 1998, n. 313  (Disposizioni  per  la  etichettatura  d'origine
dell'olio  extravergine  di  oliva,  dell'olio  di  oliva  vergine  e
dell'olio di oliva), per l'oleoturismo; 
    e) dichiarazione di aver svolto attivita' in ambito  vitivinicolo
o olivicoleico nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attivita'  di
enoturismo o di oleoturismo. La dichiarazione  deve  essere  completa
delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi  di  svolgimento
dell'attivita' stessa; 
    f) attestato di frequenza con profitto di un corso di  formazione
avente a oggetto l'attivita' vitivinicola  o  olivoleica  organizzato
dalle associazioni di categoria,  ordini  professionali,  agenzie  di
formazione o altro soggetto abilitato  della  durata  minima  pari  a
cinquanta ore di formazione teorica/pratica. Nel  caso  di  corsi  di
formazione avente per oggetto tutte e  due  le  attivita'  la  durata
minima e' settantacinque ore.».