Art. 12 Standard minimi di qualita' per svolgere le attivita' di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell'art. 22-novies della legge regionale n. 30/2003 1. L'art. 22-novies della legge regionale n. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 22-novies (Standard minimi di qualita' per svolgere attivita' di enoturismo e di oleoturismo). - 1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attivita' di enoturismo o di oleoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualita': a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi; b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici; c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica o oleoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese; e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze; t) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano; g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica vitivinicole, olivicole, e agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e' svolta l'attivita' enoturistica o oleoturistica; h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attivita' in concreto svolte dall'operatore enoturistico o oleoturistico; i) l'attivita' di degustazione del vino e dell'olio extravergine di oliva all'interno delle cantine, dei frantoi e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri in vetro, in cristallo o altro materiale, purche' non siano alterate le proprieta' organolettiche del prodotto. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di enoturismo e di oleoturismo e' necessario stipulare una polizza assicurativa per la responsabilita' civile nei confronti dei visitatori.».