Art. 12 
 
Standard minimi di qualita' per svolgere le attivita' di enoturismo e
  di  oleoturismo.  Sostituzione  dell'art.  22-novies  della   legge
  regionale n. 30/2003 
 
  1. L'art. 22-novies della legge regionale n. 30/2003 e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art.  22-novies  (Standard  minimi  di  qualita'  per   svolgere
attivita' di enoturismo e di oleoturismo).  -  1.  Fermi  restando  i
requisiti  generali,  anche  a  carattere  igienico-sanitario  e   di
sicurezza  previsti  dalla  normativa  vigente,  gli  operatori   che
svolgono attivita' di enoturismo o  di  oleoturismo  devono  avere  i
seguenti standard minimi di qualita': 
      a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre  giorni  a
settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica,
i giorni prefestivi e festivi; 
      b) strumenti per la prenotazione delle visite,  preferibilmente
informatici; 
      c)  cartello  da  affiggere  all'ingresso  contenente  i   dati
relativi all'accoglienza enoturistica o oleoturistica  e  almeno  gli
orari di apertura, la tipologia del  servizio  offerto  e  le  lingue
parlate; 
      d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese; 
      e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze; 
      t) materiale  informativo  sull'azienda  e  sui  suoi  prodotti
stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano; 
      g) esposizione e distribuzione del materiale informativo  sulla
zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare
riferimento  alle  produzioni  a  denominazione  di  origine   e   ad
indicazione geografica  vitivinicole,  olivicole,  e  agroalimentare,
sulle   attrazioni   turistiche,   artistiche,   architettoniche    e
paesaggistiche  del  territorio  in   cui   e'   svolta   l'attivita'
enoturistica o oleoturistica; 
      h) ambienti o spazi dedicati  e  adeguatamente  attrezzati  per
l'accoglienza e per la tipologia  di  attivita'  in  concreto  svolte
dall'operatore enoturistico o oleoturistico; 
      i)  l'attivita'  di   degustazione   del   vino   e   dell'olio
extravergine di oliva all'interno delle cantine, dei frantoi e  delle
aziende agricole deve essere  effettuata  con  calici,  bicchieri  in
vetro, in cristallo o altro materiale, purche' non siano alterate  le
proprieta' organolettiche del prodotto. 
  2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  enoturismo   e   di
oleoturismo e' necessario stipulare una polizza assicurativa  per  la
responsabilita' civile nei confronti dei visitatori.».