Art. 13 
 
Attivita' di degustazione del vino e dell'olio  in  abbinamento  agli
  alimenti. Modifiche all'art. 22-decies  della  legge  regionale  n.
  30/2003 
 
  1. La rubrica dell'art. 22-decies della legge  regionale  n.30/2003
e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di degustazione del  vino  e
dell'olio in abbinamento ad alimenti». 
  2.  Al  comma  1,  lettera  a),  dell'art.  22-decies  della  legge
regionale n. 30/2003 le parole: «denominazione  geografica  protetta»
sono sostituite dalle seguenti: «denominazione di origine protetta». 
  3. Dopo il comma 1 dell'art. 22-decies  della  legge  regionale  n.
30/2003 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Nel caso in cui le attivita'  di  degustazione  dell'olio
extra-vergine di oliva in abbinamento a prodotti  agroalimentari  non
siano svolte  in  ambito  agrituristico,  l'abbinamento  ai  prodotti
olivooleici  aziendali  deve  avvenire  con  prodotti  agroalimentari
preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti
per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei
requisiti  igienico-sanitari  previsti  dalla  normativa  vigente,  e
prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana
indicati al comma 1, lettere a), b), c), ed).». 
  4. Al comma 2 dell'art. 22-decies della legge regionale n.  30/2003
dopo le parole: «'Nel caso in cui le attivita'  di  degustazione  del
vino» sono  inserite  le  seguenti:  «e  dell'olio  extra-vergine  di
oliva». 
  5. Al comma 3 dell'art. 22-decies della legge regionale n.  30/2003
dopo le  parole:  «Dall'attivita'  di  degustazione  del  vino»  sono
inserite le seguenti: «e dell'olio extra-vergine di oliva».