Art. 13 Attivita' di degustazione del vino e dell'olio in abbinamento agli alimenti. Modifiche all'art. 22-decies della legge regionale n. 30/2003 1. La rubrica dell'art. 22-decies della legge regionale n.30/2003 e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di degustazione del vino e dell'olio in abbinamento ad alimenti». 2. Al comma 1, lettera a), dell'art. 22-decies della legge regionale n. 30/2003 le parole: «denominazione geografica protetta» sono sostituite dalle seguenti: «denominazione di origine protetta». 3. Dopo il comma 1 dell'art. 22-decies della legge regionale n. 30/2003 e' inserito il seguente: «1-bis. Nel caso in cui le attivita' di degustazione dell'olio extra-vergine di oliva in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l'abbinamento ai prodotti olivooleici aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana indicati al comma 1, lettere a), b), c), ed).». 4. Al comma 2 dell'art. 22-decies della legge regionale n. 30/2003 dopo le parole: «'Nel caso in cui le attivita' di degustazione del vino» sono inserite le seguenti: «e dell'olio extra-vergine di oliva». 5. Al comma 3 dell'art. 22-decies della legge regionale n. 30/2003 dopo le parole: «Dall'attivita' di degustazione del vino» sono inserite le seguenti: «e dell'olio extra-vergine di oliva».