Art. 15 Sanzioni amministrative. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 1. Il comma 6-ter dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 e' sostituito dal seguente: «6 ter. Chiunque svolge le attivita' di fattoria didattica e le attivita' di enoturismo e di oleoturismo senza aver presentato la SCIA di cui, rispettivamente, all'art. 22-bis e all'art. 22-septies, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attivita' svolta senza titolo abilitativo. L'attivita' di fattoria didattica, di enoturismo e di oleoturismo non puo' essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.».