Art. 15 
 
                      Sanzioni amministrative. 
       Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 
 
  1. Il comma 6-ter dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2003  e'
sostituito dal seguente: 
    «6 ter. Chiunque svolge le attivita' di fattoria didattica  e  le
attivita' di enoturismo e di oleoturismo  senza  aver  presentato  la
SCIA di cui, rispettivamente, all'art. 22-bis e all'art.  22-septies,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro  1.000,00
a euro 6.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attivita'  svolta
senza titolo  abilitativo.  L'attivita'  di  fattoria  didattica,  di
enoturismo   e   di   oleoturismo   non   puo'   essere    intrapresa
dall'imprenditore responsabile dell'infrazione  di  cui  al  presente
comma nei successivi dodici mesi.».